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Direttiva 2015/653

Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32015L0653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l’elenco dei codici e sottocodici armonizzati dell’UE da apporre sulla patente di guida, con particolare attenzione agli adattamenti dei veicoli per conducenti disabili, alle limitazioni funzionali e ai codici relativi all’uso dell’alcolock. L’obiettivo è riflettere il progresso tecnico e semplificare la disciplina, sopprimendo o riorganizzando alcuni codici e introducendo nuove indicazioni più orientate alle funzioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° gennaio 2017. La direttiva interviene solo sull’allegato I della direttiva 2006/126/CE.

Modifica dell'allegato I della direttiva 2006/126/CE per aggiornare e armonizzare i codici e sottocodici da riportare sulla patente di guida, in particolare per adattamenti veicolo, limitazioni d’uso e alcolock.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina della patente di guida già contenuta nella direttiva 2006/126/CE. L’intervento riguarda il contenuto dell’allegato I, parte 3, relativo alle indicazioni supplementari o restrittive da riportare sulla patente, con effetti su patenti rilasciate per le varie categorie di veicoli e sui codici armonizzati e nazionali utilizzabili. Sono coinvolti in particolare i conducenti con disabilità o limitazioni funzionali, nonché le limitazioni d’uso connesse a sicurezza stradale e all’impiego di dispositivi alcolock.

Modifica dei codici della patente di guida

La direttiva 2015/653/UE modifica la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, intervenendo esclusivamente sull’allegato I, parte 3, relativo ai codici e sottocodici da riportare sulla patente. L’intervento risponde all’esigenza di aggiornare la disciplina al progresso tecnico e scientifico, soprattutto in materia di adattamenti dei veicoli e supporti tecnici per conducenti con disabilità, e di introdurre un codice armonizzato per l’uso dell’alcolock.

Finalità e contesto

Secondo i considerando, i codici e sottocodici devono essere resi più funzionali alle capacità del conducente e più coerenti con le nuove tecnologie automobilistiche. La direttiva mira anche a semplificare il sistema, sopprimendo, fondendo o abbreviando alcuni codici, e a consentire, ove possibile, la guida di veicoli non adattati o adattati solo in funzione della forza massima effettivamente producibile dal conducente. È inoltre richiamata la necessità di migliorare la sicurezza stradale mediante limitazioni d’uso specifiche, tra cui l’alcolock.

Ambito di applicazione

L’intervento si applica alla disciplina europea della patente di guida e incide sulle indicazioni supplementari o restrittive codificate che figurano sulla patente. Il nuovo elenco riguarda le patenti rilasciate per le varie categorie di veicoli e disciplina sia codici armonizzati dell’Unione sia codici nazionali. Restano fermi i codici nazionali da 100 in avanti, validi solo nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente.

Codici relativi ai conducenti e agli adattamenti del veicolo

L’allegato riformulato comprende un ampio catalogo di codici relativi a:

  • motivi medici, come correzione della vista, protezione degli occhi, apparecchi acustici e protesi/ortosi per arti superiori o inferiori;
  • modifiche del veicolo, tra cui cambio, frizione, frenatura, accelerazione, pedali, sistemi combinati di comandi, sterzo, dispositivi di visione, posizione del sedile e adattamenti per motocicli;
  • codici che consentono l’uso di veicoli compatibili con una determinata forza massima di azionamento, ad esempio per sterzo, freno o acceleratore, con l’indicazione della forza in N.

Codici di limitazione d’uso

La direttiva introduce anche una sezione dedicata alle limitazioni d’uso, che non sono più soltanto connesse a patologie mediche ma possono essere rilevanti anche per altre esigenze di sicurezza stradale. Tra i codici previsti figurano la guida in orario diurno, entro un raggio limitato, senza passeggeri, con velocità massima, con accompagnatore, senza rimorchio e il divieto di guida in autostrada. È confermato il codice 68 per il divieto di alcool.

Codice 69 e alcolock

Un elemento centrale della modifica è il codice 69, che limita la guida a veicoli dotati di dispositivo alcolock conformemente alla norma EN 50436. La direttiva precisa che l’indicazione di una data di scadenza è facoltativa. Questa scelta si inserisce nel contesto dei programmi nazionali volti a prevenire la guida in stato di ebbrezza e a favorire la diffusione di tali dispositivi.

Questioni amministrative e codici speciali

L’allegato include anche codici amministrativi per la sostituzione e il duplicato della patente, oltre a codici speciali quali:

  • 73 per la categoria B limitata a veicoli a motore a quattro ruote (B1);
  • 78 per veicoli con cambio automatico;
  • 79 e sottocodici per limitazioni specifiche applicabili in base all’articolo 13;
  • 95 per il titolare di CQC in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a una data indicata;
  • 96 per determinate combinazioni di veicolo B e rimorchio;
  • 97 per l’esclusione dei veicoli di categoria C1 rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85.

Recepimento, entrata in vigore e obblighi informativi

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 2017. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I della direttiva 2006/126/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 2006/126/CE in conformità all’allegato della direttiva 2015/653. La modifica riguarda la parte 3, pagina 2 della patente di guida, e in particolare il punto 12 della lettera a), relativo alle indicazioni supplementari o restrittive codificate.

Razionalizzazione e aggiornamento dei codici armonizzati

L’allegato sostituisce integralmente l’elenco dei codici da 01 a 99, aggiornandolo alla luce del progresso tecnico e scientifico. I codici sono riorganizzati per funzioni e includono categorie relative a motivi medici, modifiche del veicolo, limitazioni d’uso e questioni amministrative. Sono previste anche lettere di specificazione (a, b, c, d, e, f, g) per ulteriori precisazioni operative.

Codici per adattamenti del veicolo e supporti al conducente

Sono dettagliati numerosi codici per modifiche di cambio, frizione, frenatura, accelerazione, pedali, sistemi combinati di comando, sterzo, dispositivi di visione laterale/posteriore, posizione del sedile e modifiche per motocicli e tricicli. Sono introdotti codici che consentono la guida di veicoli compatibili con la forza massima che il conducente è in grado di produrre, ad esempio per sterzo, frenata e accelerazione, al fine di agevolare i conducenti con ridotta capacità fisica.

Codici per limitazioni d’uso e sicurezza stradale

L’elenco comprende codici relativi a limitazioni quali guida diurna, entro un raggio geografico, senza passeggeri, con velocità massima limitata, con accompagnatore, senza rimorchio o senza accesso in autostrada, nonché il codice 68 per il divieto di alcool.

Codice armonizzato per l’alcolock

È introdotto il codice 69, che limita la guida a veicoli dotati di dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa. La direttiva richiama il contesto dei programmi nazionali di prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante alcolock.

Codici amministrativi e codici nazionali

Sono previsti codici amministrativi per sostituzione e duplicato della patente, oltre ai codici 73, 78, 79, 80, 81, 95, 96 e 97 per limitazioni o qualificazioni specifiche. I codici da 100 in avanti restano codici nazionali, validi solo sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro il 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza stradalecircolazione stradalepatente di guidadisabilità

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