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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4562/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'appello che, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, ha ridotto la pena detentiva. Il motivo dedotto è violazione di legge nella determinazione della pena: il PG lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto della mancata applicazione, da parte del giudice di primo grado, della pena pecuniaria (accessoria) prevista per il reato di furto, chiedendo pertanto l'annullamento della sentenza con riferimento alla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la mancata applicazione della pena pecuniaria da parte del giudice di primo grado non era stata oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero o del Procuratore generale nei precedenti gradi; di conseguenza la Corte territoriale ha correttamente evitato di applicare la pena pecuniaria in secondo grado, perché una diversa determinazione (cioè l'aggiunta della pena pecuniaria) avrebbe comportato un peggioramento della posizione dei condannati in violazione del principio del divieto di reformatio in pejus. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Limiti dell'impugnazione in Cassazione e ambito delle doglianze consentite; il motivo è stato esaminato nei limiti di quanto consentito dall'art. 173 disp. att.

  • principio del divieto di reformatio in pejus

    Interpretazione giurisprudenziale applicata: il giudice di grado superiore non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla pronuncia impugnata quando la modifica non è richiesta o consentita dalle impugnative presentate (in particolare se l'omissione di una pena accessoria non è stata impugnata dal P.M.).

Massime di principio

  • Se una pena accessoria prevista dalla legge non è stata applicata in primo grado, il pubblico ministero deve tempestivamente impugnare tale omissione nei gradi successivi se intende ottenerne l'inserimento; altrimenti i giudici successivi potrebbero essere vincolati dal divieto di reformatio in pejus
  • Il divieto di reformatio in pejus impedisce al giudice d'appello o di cassazione di aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza impugnata, salvo eccezioni previste dalla legge o richieste dalle parti che giustifichino il cambiamento
  • Le censure dedotte in Cassazione devono essere rilevanti e tempestive nei precedenti gradi: questioni non sollevate in tempo utile nei gradi inferiori rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate in Cassazione
  • Quando si contesta la determinazione della pena, è essenziale verificare l'insieme degli elementi impugnati (sentenza di primo grado, eventuali impugnazioni del P.M. e dei difensori) per valutare se il miglioramento/peggioramento della posizione dell'imputato sia ammissibile

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