Sentenza del 13/05/2021 n. 1792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 000 0000 00000000 00 per euro 69.677,14 derivante da un avviso di accertamento notificato il 13/11/2009. Questione principale: validità della notifica dell'avviso di accertamento (modalità e prova della notifica), in particolare se la procedura di postalizzazione con deposito in ufficio postale e comunicazione di compiuta giacenza (CAD) sia stata correttamente eseguita e documentalmente provata dall'Ufficio.
La decisione
Il ricorso in riassunzione del contribuente è stato accolto in sede di rinvio: la Commissione, rinnovando l'esame, ha ritenuto che l'Ufficio non abbia prodotto la prova essenziale della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (la CAD/avviso di ricevimento) nonostante la documentazione mostrasse spedizione e timbri di giacenza. In base al principio consolidato dalle Sezioni Unite (sent. n.10012/2021) la mera prova della spedizione non è sufficiente per dimostrare il perfezionamento della notifica tramite deposito. Di conseguenza l'appello dell'Ufficio è respinto e la cartella di pagamento è stata annullata con condanna dell'Agenzia a rimborsare le spese processuali (liquidate in complessivi €5.500 per l'appello e €3.200 per la fase di legittimità + accessori).
Norme richiamate
Disciplina la notifica a mezzo posta con deposito presso l'ufficio postale quando la consegna al destinatario non è possibile; richiede, per il perfezionamento, la comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito (CAD) e la prova giudiziale di tale comunicazione.
Regola il deposito dell'atto presso la casa comunale in caso di irreperibilità; la Corte ha richiesto chiarezza se la notifica sia stata eseguita secondo questa norma o secondo l'art.149, perché le modalità probatorie differiscono.
Legge 20/11/1982 n. 890 (art. 14 e art. 8)
Richiama la disciplina delle notifiche per mezzo del servizio postale e le distinzioni tra consegna a persona diversa (art.8/7) con raccomandata semplice e deposito/avviso di giacenza (art.14/8 o altre disposizioni) che impongono la raccomandata con avviso di ricevimento per garantire la conoscibilità dell'atto.
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 10012 del 15/04/2021
Principio affermato: quando la notifica tramite servizio postale non può essere consegnata e si procede al deposito in giacenza, il notificante deve provare il perfezionamento della procedura mediante produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento (CAD) che attesti l'avvenuto deposito; la sola prova di spedizione non è sufficiente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 346/1998 (richiamata)
Rilevanza costituzionale dell'esigenza di effettiva conoscibilità dell'atto notificato; ha posto le basi per l'interpretazione che giustifica il rigore probatorio sulle notifiche tramite deposito.
Massime di principio
- In caso di notificazione tramite servizio postale con deposito in giacenza (CAD), il notificante ha l'onere di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento che attesti l'effettivo deposito: la prova della sola spedizione non è sufficiente.
- Deve essere chiaramente indicato quale disciplina si applica (art.149 c.p.c. / art.140 c.p.c. / art.139 c.p.c. o legge 890/1982) perché le conseguenze probatorie e le modalità di notificazione differiscono.
- Se la notifica è stata eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario (art.139 c.p.c. / art.8 legge 890/1982), è ammessa una forma probatoria meno rigorosa (raccomandata semplice), mentre il deposito presso ufficio postale richiede la CAD/A.R.
- In presenza di contestazione da parte del destinatario, l'amministrazione deve esibire la documentazione integrale collegante l'atto originale con il numero della raccomandata e l'avviso di ricevimento; omissioni su questi punti possono determinare l'annullamento dell'atto.
- Dal punto di vista pratico, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto se l'Ufficio non fornisce la CAD: è quindi opportuno, prima di resistere o pagare, chiedere copia dell'avviso di ricevimento e della relata/ ricevuta di compiuta giacenza.
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