Cassazione Penale, Sentenza n. 20336/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la sentenza del 11/11/2021 con tre censure principali: 1) errata applicazione della legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto la scriminante/giustificazione prevista dall'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998 con riferimento all'art. 35 del medesimo decreto, atteso che l'imputato era in attesa di cure mediche; 2) nullità della sentenza per mancata traduzione dell'imputato, che si trovava agli arresti domiciliari e aveva chiesto di essere tradotto per partecipare all'udienza dell'11/2/2021; 3) omissione di valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul motivo relativo alla mancata traduzione (nullità) ha rilevato che il ricorso non era autosufficiente perché mancava la prova dello stato di arresti domiciliari: ha comunque ribadito il principio che la restrizione agli arresti domiciliari, se documentata o comunicata, costituisce legittimo impedimento che impone la traduzione e il rinvio dell'udienza. Quanto alle censure sulla giustificazione per motivi di salute, la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché, per il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. 286/1998, l'entrata per cure mediche richiede il titolo (visto) che non era documentato. Sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. la Corte ha rilevato che davanti al Giudice di Pace non trova applicazione tale istituto, essendo previsto l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis D.Lgs. 286/1998
Norma che sanziona l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero: la Corte ha ritenuto provata la materialità del reato e non giustificata dalla mancata produzione di un titolo (visto) per cure mediche
art. 14, comma 5-ter D.Lgs. 286/1998
Richiamata dal ricorrente come possibile scriminante con riferimento a motivi di salute; la Corte ha ritenuto che l'eventuale giustificazione non fosse provata e che, in ogni caso, per motivi di salute è necessario il titolo di ingresso (visto)
art. 35 D.Lgs. 286/1998
Norma citata come fonte dei casi di ingresso giustificato per cure mediche; la Corte ha osservato che mancava documentazione del visto per motivi di salute
art. 131-bis cod. pen.
Norma concernente la non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile davanti al Giudice di Pace l'istituto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, essendo previsto per quel giudice l'art. 34 D.Lgs. 274/2000
art. 34 D.Lgs. 28/08/2000, n. 274
Istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto applicabile davanti al Giudice di Pace; prevale nell'ambito del processo davanti al Giudice di Pace rispetto all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende
Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020 (Ferri) e Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Giurisprudenza richiamata che stabilisce il principio secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari, se documentata o comunicata, integra un legittimo impedimento a comparire e impone la traduzione e il rinvio dell'udienza; la Corte ha ribadito questo principio pur rilevando l'inammissibilità del ricorso per mancata prova
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric) e Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017
Precedenti riferimenti ai doveri di verifiche sull'effettiva volontà dell'imputato di non partecipare e alla tutela del diritto di partecipazione: la Corte li utilizza per motivare la regola del rinvio in caso di valido impedimento
Massime di principio
- La comunicazione o documentazione della restrizione agli arresti domiciliari costituisce legittimo impedimento: se provata, il giudice deve disporre la traduzione dell'imputato e rinviare l'udienza; la celebrazione del giudizio in assenza fuori da queste condizioni può determinare la nullità
- In materia di ingresso e soggiorno degli stranieri (art.10-bis D.Lgs. 286/1998), la giustificazione per motivi di salute richiede il relativo titolo (es. visto per cure mediche) e la sua mancata produzione rende infondata la scriminante
- Davanti al Giudice di Pace non trova applicazione l'art. 131-bis c.p. come causa di non punibilità: per i reati di sua competenza rileva l'istituto dell'art. 34 D.Lgs. n. 274/2000 (esclusione della procedibilità per particolare tenuità), con funzioni anche conciliative
- In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi deduce uno stato (es. arresti domiciliari) deve allegare e, se necessario, documentare la prova dello stato invocato, pena l'inammissibilità della censura
- La mancata allegazione di elementi essenziali a sostegno dei motivi di ricorso (documenti, prove) espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e alla condanna alle spese e alle somme previste per la cassazione
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