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Sentenza

Sentenza del 01/02/2021 n. 210 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento relativo all'accisa sull'energia elettrica per l'anno 2007 (avviso n. 2013/A/47363 e atto prot. n. 20277/RU) per presunta indebita esclusione dell'esenzione prevista dall'art. 52, c.3, lett. b) D.Lgs. n.504/1995. La ricorrente, società consortile autoproduttrice di energia da fonti rinnovabili, ha dedotto violazioni del principio di buona fede e di affidamento (art. 97 Cost.), violazioni/omessa pronuncia di norme procedurali e dello Statuto del contribuente (art. 10 e 11 L.212/2000), illegittimità degli atti per violazione del TUA (artt. 52 e 53 D.Lgs.504/1995), carenza di motivazione, contestazione degli interessi, violazioni di specifiche disposizioni di legge e regolamenti (D.M. 209/2001), vizi di notifica, difetto di legittimazione passiva e di sottoscrizione degli atti, e in via subordinata richiesta di risarcimento danni e spese.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. La Commissione ha ritenuto applicabile il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. V, sent. n. 26143/2019: l'esenzione di cui all'art. 52, c.3, lett. b) TUA per la società consortile autoproduttrice si applica solo all'energia prodotta e consumata in proprio e non all'energia ceduta ai consorziati; quindi l'Agenzia ha legittimamente recuperato l'accisa. Sono state respinte le censure relative allo Statuto del contribuente (mancato interpello vincolante), alla motivazione degli atti, agli interessi (ritenuti corrispettivi, calcolati al tasso legale), alla tempestività dell'atto (prescrizione interrotta dal p.v.c. del 2011), alla notifica via PEC (ritenuta valida) e alla sottoscrizione degli atti (firma valida del direttore ad interim). La Commissione ha altresì dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise) art. 52, comma 3, lettera b)

    L'esenzione prevista per gli autoproduttori di energia elettrica (nella formulazione applicabile ratione temporis) è limitata all'energia prodotta e consumata in proprio e non si estende all'energia prodotta e ceduta ai singoli consorziati.

  • Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) art. 10

    Non opera un divieto che impedisca il recupero dell'imposta: gli interessi contestati sono stati qualificati come corrispettivi (e non moratori) e ritenuti compatibili con la normativa dello Statuto del contribuente.

  • Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) art. 11

    L'assenza di una specifica istanza di interpello conforme alla disciplina impedisce di vincolare l'Amministrazione ai fatti o alla qualificazione giuridica prospettata dal contribuente; quindi la mancata produzione di interpello specifico priva la società del vincolo favorevole ex art.11.

  • D.M. 26 aprile 2001, n. 209 art. 5

    Norma regolamentare sull'istituto dell'interpello: se non è stato presentato un interpello secondo le modalità previste, l'Amministrazione non è vincolata dalle istanze del contribuente.

  • D.Lgs. n. 26/2007

    Modifiche al TUA in attuazione di direttive comunitarie non hanno mutato il principio interpretativo secondo cui l'esenzione non copre l'energia ceduta ai consorziati; la Commissione ha seguito l'analisi di tali modifiche come svolta dalla Corte di Cassazione.

  • Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 26143/2019

    Precedente vincolante/orientativo adottato dalla Commissione: chiarisce che la società consortile autoproduttrice beneficia dell'esenzione solo per l'energia consumata in proprio e non per l'energia conferita ai consorziati.

  • Normativa e giurisprudenza sulle notifiche a mezzo PEC

    La notifica di atti amministrativi eseguita via PEC è equiparata, per i fini rilevanti, alla notifica a mezzo posta raccomandata e pertanto ritenuta valida, salvo diversa disposizione normativa espressa.

  • Regole sulla prescrizione e p.v.c. (giurisprudenza applicata)

    La redazione del p.v.c. della Guardia di Finanza ha efficacemente interrotto il termine quinquennale di prescrizione per l'anno 2007, rendendo tempestivo l'avviso di pagamento.

  • Art. 97 Cost.

    La richiamata violazione del principio di buona amministrazione/affidamento non è stata ritenuta idonea a esonerare il contribuente dall'obbligo di pagamento dell'imposta; al massimo può rilevare (in casi diversi) sulla sanzione, non sul tributo dovuto.

  • Art. 57 D.Lgs. 504/1995

    La doglianza relativa a questa norma è stata ritenuta non decisiva nel caso: le eccezioni sollevate dalla società non hanno dimostrato l'inapplicabilità degli obblighi impositivi richiamati dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Per le società consortili autoproduttrici di energia da fonti rinnovabili l'esenzione dall'accisa (art.52, c.3, lett. b) TUA) si applica solo all'energia effettivamente prodotta e consumata in proprio; l'energia ceduta ai consorziati non rientra nell'esenzione.
  • La mancata presentazione di un interpello specifico ai sensi dell'art.11 L.212/2000 impedisce di vincolare l'Amministrazione alla qualificazione prospettata dal contribuente; l'interpello è condizione per ottenere un vincolo favorevole.
  • Il principio di buona fede e di affidamento può giustificare, in determinate ipotesi, l'esclusione di sanzioni ma non necessariamente l'esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta accertata dall'Amministrazione.
  • La notifica di atti amministrativi via PEC è, in assenza di diversa previsione normativa, valida e produce gli effetti della notifica tradizionale; occorre verificare la correttezza formale della PEC e del destinatario.
  • La redazione di un processo-verbale della Guardia di Finanza interrompe i termini di prescrizione in materia tributaria; gli atti successivi dell'Amministrazione rimangono tempestivi se l'interruzione è provata.
  • Gli interessi corrispettivi legittimamente calcolati al tasso legale possono essere dovuti anche se si contesta la pretesa principale; la qualificazione degli interessi (corrispettivi vs moratori) è rilevante per la compatibilità con lo Statuto del contribuente.
  • Vizi formali come la sottoscrizione dell'atto devono essere valutati alla luce della legittimazione del sottoscrittore: la firma del direttore ad interim inserito nei ruoli dirigenziali è generalmente sufficiente a convalidare l'atto.

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