Sentenza n. 101/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la condanna del Comune di Roseto degli Abruzzi, previa dichiarazione di illegittimità dell’occupazione permanente disposta ed eseguita dal Comune di Roseto degli Abruzzi per opere di pubblica utilità senza titolo abilitante sui terreni dei ricorrenti, - alla restituzione in favore dei ricorrenti - previa rimessione in pristino stato a sua cura e spese - del bene immobile illecitamente occupato; - al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per il periodo di occupazione sine titulo con l’aggiunta di interessi e rivalutazione come per legge, in quanto debiti di valore da fatto illecito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Occupazione d'urgenza e successiva occupazione permanente e trasformazione di terreni per opere di pubblica utilità, senza perfezionamento della procedura espropriativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità dell'occupazione permanente, la restituzione del terreno previa rimessione in pristino e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'occupazione sine titulo. Hanno dedotto la violazione della disciplina espropriativa, dell'art. 42 Cost., dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e delle regole sul giusto procedimento, nonché eccesso di potere, sviamento, ingiustizia manifesta, mancato esercizio della funzione pubblica, violazione dei doveri di buona fede, lealtà, cooperazione e dialogo. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, rilevando che il terreno era stato conferito dai ricorrenti a una società semplice agricola e risultava intestato a quest'ultima già dal 5 gennaio 2021, data di perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti del Comune e anteriore al deposito del ricorso. La società è intervenuta ad adiuvandum nel luglio 2025, sostenendo la sostanziale identità dei soggetti e la successione a titolo particolare nel diritto controverso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esaminare nel merito l'illegittimità dell'occupazione, le domande restitutoria e risarcitoria né i relativi vizi dell'azione amministrativa. Il giudice ha ritenuto che, alla data del 5 gennaio 2021, quando la notificazione si è perfezionata nei confronti del Comune, la proprietà del terreno apparteneva già alla società semplice agricola e non alle persone fisiche ricorrenti. Ha inoltre precisato che, nel processo amministrativo introdotto con ricorso, il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso; poiché il deposito è avvenuto il 15 gennaio 2021, anche a tale data i ricorrenti non erano più titolari della situazione giuridica dedotta. La consegna del ricorso all'UNEP il 4 gennaio 2021 rilevava per il notificante, ma non anticipava il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario. L'intervento successivo della società non ha sanato il difetto originario, non configurandosi una successione della legittimazione verificatasi nel corso di un giudizio validamente instaurato: fin dall'inizio la domanda era stata proposta da soggetti non legittimati. La società semplice è stata considerata soggetto distinto dalle persone fisiche dei soci, dotato di autonoma soggettività e centro di imputazione dei rapporti giuridici, come confermato anche dalla sua stessa qualificazione quale successore a titolo particolare. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13 l. 2359/1865
Richiamato dai ricorrenti quale parametro della disciplina dei termini e della procedura espropriativa; il giudice non ne ha esaminato il merito applicativo per l'inammissibilità del ricorso.
l. 1/1978
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla procedura espropriativa; la questione sostanziale non è stata esaminata.
l. 865/1971
Richiamata dai ricorrenti in relazione all'occupazione e all'espropriazione; la questione sostanziale non è stata esaminata.
art. 42 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a tutela della proprietà privata; il giudice non ha scrutinato la censura per la definizione in rito.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'acquisizione sanante; il giudice non ha esaminato se ricorressero i presupposti dell'istituto.
art. 39 c.p.a.
Richiamato dalle parti in relazione alla successione nel processo; il giudice ha escluso che l'intervento della società potesse sostituire il ricorrente originario in un giudizio iniziato da soggetti privi di legittimazione.
art. 111 c.p.c.
Richiamato in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso; il giudice ha ritenuto non configurabile una successione sopravvenuta idonea a sanare il difetto originario di legittimazione.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre una domanda restitutoria e risarcitoria relativa a un bene occupato sine titulo spetta al soggetto titolare della situazione giuridica sostanziale al momento rilevante per la proposizione del giudizio; se il bene è stato trasferito prima del perfezionamento della notificazione nei confronti dell'amministrazione e prima del deposito del ricorso, il precedente proprietario non è legittimato ad agire.
- Nel processo amministrativo introdotto con ricorso, il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice, corredato dalla prova delle notificazioni; la sola consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario perfeziona la notificazione per il notificante, ma non rende il precedente proprietario legittimato nei confronti del destinatario quando la notificazione a quest'ultimo si perfeziona dopo il trasferimento del bene.
- L'intervento del soggetto divenuto proprietario del bene dopo il trasferimento non sana il difetto originario di legittimazione del ricorso quando quest'ultimo è stato proposto, sin dall'inizio, da soggetti non titolari della situazione giuridica dedotta; non si tratta di una modificazione sopravvenuta della legittimazione in un giudizio validamente instaurato.
- La società semplice costituisce un soggetto distinto dalle persone fisiche dei soci e un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici; il conferimento del bene alla società determina il trasferimento della titolarità e non consente di identificare automaticamente la società con i soci ai fini della legittimazione processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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