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Sentenza

Sentenza del 27/04/2022 n. 1913 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Soggetto contribuente/ricorrente - Opposizione estratto ruolo - Eccezione ricorso introduttivo - Cartella pagamento - Omessa notifica - Concessionario riscossione - Costituzione giudizio - Produzione documentazione notifica - Soggetto contribuente/ricorrente - Integrazione motivi ricorso - Sessanta giorni successivi - Omessa proposizione - Rileva - Rigetto ricorso introduttivo - Ricorso appello - Cartella pagamento - Omessa notifica - Richiesta riforma sentenza - Inammissibilità motivo - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha proposto opposizione all'estratto di ruolo deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento. In primo grado il giudice ha respinto la doglianza perché il Concessionario ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la ritualità della notifica.

La decisione

Il giudice di primo grado ha rigettato il motivo relativo all'omessa notifica dopo la produzione, da parte del Concessionario, dei documenti comprovanti la notifica. In appello il contribuente ha riproposto il motivo, ma la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché il contribuente non ha tempestivamente proposto motivi aggiunti nel termine di 60 giorni decorrente dal deposito dei documenti da parte del Concessionario. Conseguenza: il motivo è inammissibile e la richiesta di riforma della sentenza di primo grado è respinta su quel punto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92, art. 24

    La norma è stata invocata nel quadro della produzione documentale in giudizio: la parte resistente può depositare documenti attestanti la regolarità della notifica e, se tali documenti vengono prodotti in primo grado e non tempestivamente contestati con motivi aggiunti, hanno efficacia decisiva sul rigetto della doglianza del ricorrente.

  • d.lgs. 546/92, art. 57, comma 2

    La norma è stata interpretata nel senso che il contribuente può contrastare in appello il rigetto del motivo introduttivo relativo all'omessa notifica solo se, entro 60 giorni dal deposito dei documenti prodotti dal Concessionario in primo grado, ha proposto motivi aggiunti; la mancata proposizione nei termini comporta l'inammissibilità del motivo in sede di gravame.

Massime di principio

  • Se il Concessionario produce in primo grado tutti i documenti che attestano la regolare notifica della cartella, il contribuente deve contestare tali documenti entro 60 giorni proponendo motivi aggiunti; altrimenti non potrà riproporre lo stesso motivo in appello.
  • La tempestività nell'integrazione del motivo introduttivo è essenziale: la proposizione di motivi aggiunti entro il termine previsto è condizione di ammissibilità del gravame su questioni documentali emerse durante il processo di primo grado.
  • In presenza di produzione documentale attestante la notifica, il contribuente deve antesignarsi (1) richiedere copia dei documenti depositati, (2) valutare la possibilità di proporre motivi aggiunti e produrre prove contrarie (es. dichiarazioni, documentazione anagrafica, testimoni), e (3) agire entro il termine di 60 giorni per non perdere la possibilità di impugnare in appello.
  • Il giudice di merito, trovando in giudizio documenti idonei a dimostrare la ritualità della notifica e non essendo tempestivamente contestati, legittimamente rigetta la doglianza del contribuente; l'appello non può essere usato per introdurre tardivamente contestazioni su fatti documentali già formatisi in primo grado.

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