Cassazione Civile, Ordinanza n. 12570/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato, con distinti atti del 16 febbraio 2018, a due lavoratrici da parte di un'associazione di formazione professionale. In primo grado il tribunale aveva ritenuto nulli i licenziamenti, accogliendo anche la domanda di reintegrazione e di pagamento delle retribuzioni maturate fino alla reintegra, oltre contributi. La corte d'appello, invece, pur escludendo che fosse provato il motivo ritorsivo dedotto dalle lavoratrici, ha ritenuto non sufficientemente dimostrato anche il giustificato motivo oggettivo, dichiarando risolto il rapporto dalla data del licenziamento e riconoscendo alle lavoratrici una sola indennità pari a tre mensilità, non assoggettata a contribuzione. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e mancata valutazione di prove documentali e testimoniali, che a loro dire avrebbero dimostrato la natura ritorsiva del licenziamento; 2) violazione di varie norme sostanziali e processuali, incluse le regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, per non aver correttamente apprezzato il materiale istruttorio; 3) motivazione apparente o perplessa, perché la corte territoriale non avrebbe spiegato adeguatamente perché il licenziamento non fosse riferibile alla volontà ritorsiva del vicepresidente dell'associazione; 4) erronea regolazione delle spese, perché, essendo state comunque riconosciute le ragioni subordinate delle lavoratrici, non si poteva condannarle parzialmente alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la corte d'appello aveva illegittimamente posto a carico delle lavoratrici una quota delle spese di lite nonostante esse fossero risultate complessivamente parzialmente vittoriose, poiché avevano perso sulle domande principali ma vinto su quelle subordinate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese; decidendo nel merito, la Corte ha rideterminato il regolamento delle spese ponendo a carico dell'associazione datrice di lavoro un terzo delle spese dei due gradi di merito, come già liquidate, con compensazione per i restanti due terzi e compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione tra le parti private; nessuna pronuncia è stata adottata sulle spese nei confronti dell'INPS, costituito ma non difeso.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non una questione, un argomento difensivo o una semplice rivalutazione delle prove.
art. 1345 c.c.
richiamato dalle ricorrenti in tema di motivo illecito/ritorsivo del licenziamento, ma la Corte non ne accoglie la censura sul merito della fattispecie.
art. 1418 c.c.
invocato dalle ricorrenti per sostenere la nullità del licenziamento, ma la Corte non entra nel merito perché reputa inammissibile la diversa lettura delle prove.
art. 2697 c.c.
richiamato dalle ricorrenti sulla distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in rivalutazione del fatto.
art. 2729 c.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si contesta la diversa inferenza tratta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti in relazione alla valutazione della prova, ma la doglianza è stata ricondotta a una critica di merito non consentita.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso che la censura integrasse un vizio denunciabile nei termini prospettati.
art. 91 c.p.c.
la parte totalmente o parzialmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento di una quota delle spese se la sua domanda, pur ridotta, è stata comunque accolta in un unico capo o comunque se non ricorre soccombenza reciproca in senso tecnico.
art. 92 c.p.c.
la soccombenza reciproca richiede pluralità di domande o capi contrapposti; l'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria può giustificare al più la compensazione, non la condanna della parte vittoriosa alle spese.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015
richiamato come base della tutela per licenziamento privo di giustificato motivo oggettivo, nella ricostruzione della corte d'appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi probatori, di deduzioni difensive o la richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di individuare il ragionamento decisorio; non ricorre tale vizio se la sentenza spiega, in modo comprensibile, perché un determinato fatto non è stato ritenuto provato.
- In tema di spese processuali, la soccombenza reciproca non coincide con il semplice accoglimento parziale di una domanda unitaria: se la parte è complessivamente vittoriosa su un capo e soccombente su un altro autonomo, il regolamento delle spese deve riflettere tale esito senza addossare spese alla parte vittoriosa oltre i casi consentiti.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso solo per il capo sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e rideterminare direttamente il regolamento delle spese nei limiti del capo cassato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12494/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12506/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12507/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12518/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12521/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12555/2024 del 08/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →