Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1226/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione n. 173 del 02/03/26 di aggiudicazione del Lotto n. 1 “Coperte autoriscaldanti” alla società Molnlycke Health Care s.r.l. con il punteggio complessivo di 90,48, CIG B65296FEA2 adottato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e comunicato alla ricorrente in pari data e di di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente riservandosi sin da ora la proposizione di motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIOLINK S.R.L. il 27\4\2026 : - della “Tabella punteggi tecnici di tipo discrezionale con coefficienti” del 12 gennaio 2026 della Commissione di gara per la fornitura triennale di coperte autoriscaldanti e di kit di sicurezza pazienti (Lotto 1), con il quale è stato attribuito all'aggiudicataria Mölnlycke Health Care S.r.l. il punteggio tecnico di 60,48/70 e alla ricorrente il punteggio di 70/70 la cui conoscenza si è avuta all’atto del deposito da parte dalla Stazione appaltante nel presente giudizio in data 10/04/26; - del Verbale di verifica dei giustificativi per offerta anomala, con il quale è stata ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile l'offerta economica di € 52.000,00 presentata dalla Mölnlycke Health Care S.r.l., corrispondente a un ribasso del 61,48% rispetto alla base d'asta la cui conoscenza si è avuta all’atto del deposito da parte dalla Stazione appaltante nel presente giudizio in data 10/04/26; - della consequenziale Deliberazione n. 173 del 02/03/2026 di aggiudicazione del Lotto n. 1 alla società Mölnlycke Health Care s.r.l. con il punteggio complessivo di 90,48, CIG B65296FEA2 adottato dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e comunicato alla ricorrente in pari data; - dei verbali di gara trasmessi dalla Stazione Appaltante per il tramite dell’indirizzo pec <portale@pec.soresa.it>, in data 13/03/26, relativi alla valutazione amministrativa, tecnica ed economica della Gara per la Fornitura triennale di coperte autoriscaldanti e di Kit di sicurezza pazienti per le esigenze dei Complessi operatori, di Terapia Intensiva e Rianimazione dell’AOU Luigi Vanvitelli per l’importo a base d’asta di € 295.000, oltre I.V.A., LOTTO 1, CIG B65296FEA2; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente riservandosi sin da ora la proposizione di motivi aggiunti. NONCHE’ PER LA DECLARATORIA di inefficacia dell’eventuale contratto sottoscritto relativo al Lotto 1 ex art. 122 c.p.a. ove stipulato;

Giustizia amministrativa202602059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara per la fornitura triennale di coperte autoriscaldanti e kit di sicurezza pazienti, nonché gli atti di valutazione tecnica ed economica e di verifica dell’anomalia dell’offerta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1, disposta in favore dell’operatore economico controinteressato con il punteggio complessivo di 90,48, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla tabella dei punteggi tecnici discrezionali, ai verbali di gara relativi alla valutazione amministrativa, tecnica ed economica e al verbale di verifica dei giustificativi dell’offerta anomala, ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile, nonché all’aggiudicazione consequenziale. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto dell’impugnazione degli atti di valutazione tecnica, della verifica dell’anomalia e dell’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, in particolare perché, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevale l’interesse dell’amministrazione all’attivazione del servizio di fornitura. Il pregiudizio dedotto non è stato ritenuto prevalente anche considerando che la fornitura ha durata triennale e che, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, la ricorrente potrebbe subentrare nel contratto. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 23 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Rilevato che non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare

    La tutela cautelare è stata negata poiché non ricorrevano i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, alla luce del bilanciamento degli interessi e della possibilità di subentro in caso di esito favorevole del giudizio di merito.

  • art. 122 c.p.a.

    declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto sottoscritto relativo al Lotto 1 ex art. 122 c.p.a. ove stipulato

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto; l’ordinanza cautelare non decide tale domanda nel merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all’impugnazione dell’aggiudicazione di una fornitura pubblica, l’interesse dell’amministrazione all’attivazione del servizio può prevalere sull’interesse del concorrente non aggiudicatario alla sospensione dell’aggiudicazione, quando il pregiudizio possa essere adeguatamente fronteggiato mediante il possibile subentro nel contratto all’esito favorevole del giudizio di merito.
  • La durata triennale della fornitura costituisce elemento rilevante nel bilanciamento cautelare, poiché può rendere concretamente praticabile il subentro dell’impresa ricorrente in caso di accoglimento del ricorso e ridurre l’urgenza di sospendere l’esecuzione dell’aggiudicazione.
  • Il rigetto della domanda cautelare non definisce le censure di merito rivolte contro la valutazione tecnica, la verifica dell’anomalia dell’offerta e l’aggiudicazione, che restano da esaminare nella successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.