Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38319/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso per ottenere il pagamento di un corrispettivo asseritamente dovuto per attività svolta in favore del committente nel periodo 1997-1999. Il decreto ingiuntivo fu opposto dalla società destinataria, ma i giudici di merito ritennero l'opposizione tardiva e quindi inammissibile. In cassazione la società opponente ha dedotto violazione degli artt. 112, 149 e 641 c.p.c. e dell'art. 4 L. n. 890/1982, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente desunto la tardività dalla sola data di smistamento del plico postale, senza che fosse stato depositato l'avviso di ricevimento, documento necessario per provare la data effettiva di notificazione del decreto. Ha inoltre lamentato che la tardività fosse stata rilevata d'ufficio in assenza di una specifica eccezione della controparte e che il timbro sulla busta non fosse idoneo a far decorrere con certezza il termine di quaranta giorni per l'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo possa dichiarare d'ufficio l'inammissibilità per tardività solo quando dagli atti risultino con certezza sia la data di notificazione del decreto sia la data di deposito dell'opposizione. Ha ribadito che, nella notificazione postale, l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'avvenuta consegna e la relativa data, mentre il timbro sulla busta attesta solo lo smistamento del plico e non il perfezionamento della notifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata, in relazione al preteso vizio di ultrapetizione nel rilievo officioso della tardività.

  • art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provarne avvenuta consegna e data.

  • art. 641 c.p.c.

    Il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo decorre dalla notificazione del decreto; la tardività può essere rilevata d'ufficio solo se emerge con certezza dagli atti.

  • art. 4 L. n. 890/1982

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di notificazione postale e prova del perfezionamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La produzione della copia notificata del decreto non è esclusa in appello perché serve a verificare l'inesistenza del giudicato interno e non integra un mezzo di prova in senso stretto.

Massime di principio

  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'inammissibilità per tardività può essere dichiarata d'ufficio solo se dagli atti risultano con certezza sia la data di notificazione del decreto sia la data di proposizione dell'opposizione.
  • Nella notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è il documento decisivo per provare perfezionamento, data della consegna e identità del consegnatario; il timbro sulla busta, da solo, non è sufficiente a far decorrere il termine di opposizione.
  • La prova della tempestività dell'opposizione non richiede necessariamente il deposito della copia notificata del decreto da parte dell'opponente, potendo il dato temporale risultare anche da documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.
  • La produzione del decreto notificato in appello è consentita quando serve a dimostrare che il decreto non è passato in giudicato, poiché non si tratta di un nuovo mezzo di prova soggetto al divieto dell'art. 345 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.