Cassazione Penale, Sentenza n. 46151/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato (artt. 624, 625, co.1, n.2 e n.7 c.p.) con più motivi: 1) erronea applicazione di norme penali (richiamo agli artt. 157 e ss. c.p.); 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo; 3) estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità in quanto il reato, per effetto di modifiche normative intervenute (d.lgs. 10.10.2022, n.150 e con decorrenza 30.12.2022), è divenuto perseguibile a querela di parte; 4) mancata qualificazione della condotta come tentato; 5) errata applicazione delle circostanze aggravanti contestate; 6) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in virtù del terzo motivo (mancanza della querela). Ha ritenuto applicabile al caso il principio di favore per la norma sopravvenuta (art. 2 c.p.), data la natura mista della querela (sostanziale e processuale), e ha rilevato l'assenza in atti di una querela valida da parte della società "Ipercoop" o di comportamenti processuali idonei a dimostrare la volontà punitiva della persona offesa. Perciò ha dichiarato l'improcedibilità del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata
Norme richiamate
art. 624 c.p. (furto) e modifica introdotta dal d.lgs. 10.10.2022, n.150
art. 624, co. 3, come aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. i) d.lgs. 10.10.2022, n.150
La modifica ha trasformato, per talune ipotesi aggravate, il regime di perseguibilità da d'ufficio a procedibile a querela di parte; la Corte ha ritenuto applicabile la norma sopravvenuta in favore dell'imputato
art. 625 c.p. (circostanze aggravanti)
art. 625, co.1, nn. 2 e 7 c.p.
Le aggravanti contestate erano quelle riferite all'uso di mezzi fraudolenti e alla destinazione dei beni alla pubblica fede; la Corte ha ritenuto che, nel caso esaminato, non sussistessero circostanze speciali tali da mantenere la perseguibilità d'ufficio
art. 129 c.p.p. (non procedibilità)
La mancanza della querela, condizione di procedibilità, impone la declaratoria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p.; la Corte ha applicato tale principio annullando la sentenza impugnata
art. 2 c.p. (applicazione della norma più favorevole)
art. 2 c.p., comma quarto
La norma più favorevole al reo si applica anche al regime di procedibilità connesso alla fattispecie; perciò la modifica normativa più favorevole è stata applicata retroattivamente al processo in corso
d.l. 31 ottobre 2022, n.162 e disciplina transitoria
art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n.162
Norme richiamate per definire la decorrenza e l'applicabilità delle modifiche al regime di perseguibilità
art. 85 d.lgs. 10.10.2022, n.152 (richiami procedurali della querela)
art. 85, comma 1, d.lgs. 10.10.2022, n.152
Citato in relazione al termine e alle modalità di proposizione della querela dalla persona offesa; la Corte ha rilevato l'assenza di querela nei termini previsti
art. 62 n.4 c.p. (circostanza attenuante)
Richiamato tra i motivi di impugnazione dal ricorrente per la mancata valutazione dell'attenuante; tuttavia la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla declaratoria di improcedibilità
Massime di principio
- Quando una fattispecie originariamente perseguibile d'ufficio diventa, per legge sopravvenuta, procedibile a querela, la norma più favorevole al reo (art. 2 c.p.) si applica anche al regime di procedibilità se la modifica incide sulla punibilità.
- In procedimenti in corso il giudice (anche di legittimità) può rilevare d'ufficio la mancanza della querela; se la querela è condizione di procedibilità e manca, deve dichiararsi l'improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Il ricorso per cassazione non è automaticamente inammissibile quando il reato è divenuto procedibile a querela: l'inammissibilità originaria viene esclusa se il ricorso è tempestivo e i motivi non appaiono manifestamente infondati, consentendo alla Corte di esaminare la questione di procedibilità.
- La presenza o meno di circostanze aggravanti 'a effetto speciale' può incidere sulla mantenuta perseguibilità d'ufficio; va quindi valutato con attenzione se le aggravanti eccezionalmente consentono ancora l'azione d'ufficio nonostante la nuova disciplina.
- In assenza di querela valida e di atti processuali riconducibili alla volontà punitiva della persona offesa (es. costituzione di parte civile, riserva di costituirsi), il giudice deve dichiarare l'improcedibilità anche se il fatto è stato già giudicato in precedenza
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