Sentenza del 16/04/2021 n. 1978 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Adempimenti imposti al contribuente - Aliquote agevolate IMU - Corretta quantificazione dell'imposta - Delibere comunali - Fonti di rango secondario - Si ammette.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verificare la legittimità delle disposizioni di rango secondario (delibere comunali) che, nell'introdurre aliquote agevolate IMU, pongono specifici adempimenti a carico dei contribuenti; il ricorrente contesta l'imposizione di tali adempimenti ritenendoli illegittimi quando l'amministrazione dispone già dei dati necessari per quantificare l'imposta.
La decisione
Il giudice ha ritenuto ammissibile che i Comuni, nelle delibere che introducono aliquote agevolate IMU, prevedano specifici adempimenti a carico dei contribuenti. Tuttavia, ha richiamato il principio della Corte di Cassazione (sent. n. 12304/2017) secondo cui sono illegittime le disposizioni di rango secondario che impongano adempimenti ai contribuenti nel caso in cui l'Amministrazione sia già in possesso di tutti i dati necessari per la corretta quantificazione dell'imposta. In sostanza la normativa comunale è ammissibile salvo il limite della inutilità dell'onere quando l'amministrazione detiene i dati richiesti.
Norme richiamate
Cass. sentenza n. 12304/2017
La Corte di Cassazione ha affermato l'illegittimità delle norme secondarie che impongono adempimenti ai contribuenti quando l'Amministrazione è già in possesso di tutti i dati necessari per quantificare l'imposta; principio richiamato per limitare l'esercizio del potere dei Comuni di prevedere oneri documentali.
Massime di principio
- I Comuni possono prevedere, tramite delibera, adempimenti dei contribuenti collegati all'accesso alle aliquote agevolate IMU, purché tali oneri siano effettivamente necessari.
- Se l'Amministrazione dispone già dei dati necessari per calcolare l'imposta, è illegittimo imporre ulteriori adempimenti al contribuente; quindi l'onere documentale va valutato in funzione della reale necessità informativa.
- Le delibere comunali che introducono requisiti per agevolazioni devono essere proporzionate e non duplicare obblighi o richiedere informazioni già in possesso dell'ente; in caso contrario sono suscettibili di annullamento.
- In situazioni similari, il contribuente può impugnare gli obblighi documentali ritenuti superflui dimostrando che l'amministrazione ha già i dati necessari; l'ente deve poter giustificare la mancanza o l'insufficienza delle proprie informazioni.
- Per il rispetto della certezza del diritto e della tutela del contribuente, le amministrazioni dovrebbero adottare regole chiare sulle modalità e sui tempi di presentazione degli adempimenti e prevedere verifiche interne prima di richiedere documentazione aggiuntiva.
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