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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16998/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 17.11.2023 che, dopo riunione di procedimenti, aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Pezzella e Alibrico e per lo Zampella (poi riqualificato in concorso esterno dall'ordinanza di riesame), sostituendo gli arresti domiciliari di Della Gatta con misure interdittive. I motivi di ricorso dedotti: 1) nullità per omessa acquisizione/deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis) e, per lo Zampella, contestazione della riqualificazione in termini di concorso esterno; 3) mancata considerazione delle deduzioni difensive e della possibilità di misure meno afflittive (valutazione del periculum libertatis, rischio di inquinamento delle prove, e presunzione di adeguatezza della custodia in carcere). Le difese hanno altresì evidenziato errori logico-probatori relativi ai singoli capi di imputazione (es. attribuzioni di voci in trascrizioni, inesiguità del contributo causale del tecnico privato, unicità/occasionalità degli episodi contestati).

La decisione

La Corte ha rigettato in gran parte le censure: ha dichiarato infondata e generica la doglianza sull'assenza dei decreti autorizzativi, ribadendo che tali decreti non sono sempre parte indispensabile degli atti trasmessi al Tribunale del riesame e che l'eventuale inutilizzabilità può essere dedotta in cassazione soltanto allegando i decreti mancanti. Ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria e alla partecipazione al sodalizio per Pezzella e Alibrico, ritenendo congrua la valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari che mostrano un apporto stabile e duraturo al sistema criminoso. Quanto a Della Gatta, la Corte ha ritenuto non censurabili le motivazioni del Tribunale che giustificavano la sostituzione della misura con misure interdittive alla luce degli elementi che collegavano la sua aggiudicazione alla turbativa della gara. Tuttavia, la Corte ha rilevato un profilo di errore nella valutazione cautelare adottata dal Tribunale con riferimento a Vincenzo Zampella: essendo la condotta stata riqualificata in concorso esterno (e non partecipazione stabile all'associazione), non poteva trovare piena applicazione la presunzione automatica di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere prevista per i partecipanti all'associazione mafiosa; per tale profilo l'ordinanza va annullata limitatamente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e alla possibilità di misura non detentiva nei confronti dello Zampella. In sintesi: confermate le decisioni cautelari in capo a Pezzella, Alibrico e Della Gatta (con sostituzione della misura per Della Gatta), parziale accoglimento in punto di fumus cautelare per Zampella con annullamento limitato sulla valutazione delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    regole sugli atti da trasmettere al Tribunale del riesame; la Corte conferma che i decreti autorizzativi delle intercettazioni non sono sempre parte necessaria degli atti trasmessi ai sensi di questo articolo

  • art. 291 cod. proc. pen.

    richiamato per affermare che non è necessario l'inserimento dei decreti autorizzativi tra gli atti trasmessi al GIP a sostegno della richiesta di misura cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    richiamato nelle valutazioni sulle esigenze cautelari, in particolare rischio di inquinamento probatorio

  • art. 275 cod. proc. pen.

    presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa; la Corte ribadisce l'applicabilità ma segnala i limiti dell'automatismo quando si tratta di concorso esterno

  • art. 273 cod. proc. pen.

    criteri per la valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" nella fase cautelare e loro diversa intensità rispetto al giudizio di merito

  • art. 416-bis cod. pen.

    delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte analizza differenze tra partecipazione stabile ed apporto esterno

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    presunta aggravante legata all'aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa; la Corte distingue il dolo specifico richiesto per l'aggravante dal dolo richiesto per il concorso esterno

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato; utilizzato per le imputazioni concorrenti

  • art. 289-bis cod. proc. pen.

    misure interdittive applicate a Della Gatta in sostituzione degli arresti domiciliari

  • art. 290 cod. proc. pen.

    ulteriori misure interdittive adottate dal Tribunale per Della Gatta

  • art. 192 cod. proc. pen.

    principi di valutazione della prova in fase di merito; la Corte distingue criteri probatori cautelari da quelli del giudizio definitivo

  • art. 125 cod. proc. pen.

    regole sul ricorso per cassazione e limiti di sindacabilità delle valutazioni di merito; la Corte ricorda che in cassazione non si può chiedere una riforma basata su diversa valutazione dei fatti se non emerge violazione di legge o manifesta illogicità

  • art. 606 cod. proc. pen.

    limiti delle censure deducibili in cassazione; richiamato come cornice della sindacabilità dei motivi

Massime di principio

  • L'assenza nei fascicoli trasmessi al riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità delle captazioni: la doglianza deve essere specifica e, se proposta in cassazione, occorre allegare i decreti mancanti se si deduce l'inutilizzabilità.
  • In sede cautelare la valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" segue criteri meno stringenti rispetto al giudizio di merito; tuttavia la Corte di cassazione sindaca la coerenza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito e non può sostituirsi a una diversa rilettura dei fatti.
  • Esiste una netta distinzione tra partecipazione stabile ad associazione mafiosa e concorso esterno: per i partecipanti opera una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275), mentre per il concorrente esterno tale presunzione non opera automaticamente e serve una motivazione specifica per giustificare la misura detentiva rispetto a misure meno afflittive.
  • Per prospettare l'annullamento di una misura cautelare in cassazione occorre far emergere violazione di norme di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non una mera richiesta di diversa valutazione probatoria.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari vanno considerati elementi concreti come recidiva, continuità del sistema criminoso, inerzia o ravvedimento degli indagati, non semplici congetture: l'eventuale superamento della presunzione di pericolosità richiede fatti specifici (es. recesso dall'associazione o cessazione dell'attività associativa).

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