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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29667/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza aveva revocato la detenzione domiciliare perché il condannato era stato trovato in possesso di due dosi di ketamina, rilevazione segnalata dalla Polizia di Stato. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la sola denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) e l'assenza di violazioni specifiche delle prescrizioni inerenti la detenzione domiciliare non potevano giustificare la revoca ex art. 66 legge n. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto illegittimo l'uso dello schema di conversione previsto dall'art. 66 (revoca per inosservanza di prescrizioni inerenti alla misura) in assenza di violazioni di prescrizioni specifiche e ha escluso l'applicabilità dell'art. 68 (sospensione) poiché non vi fu arresto o ordine di carcerazione. La Corte ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 72 legge n. 689/1981, la revoca e la conversione per un delitto commesso dopo l'applicazione della pena sostitutiva possono intervenire solo quando sia intervenuta una condanna definitiva a pena detentiva per quel delitto; una mera denuncia a piede libero non giustifica la revoca.

Norme richiamate

  • art. 66 legge n. 689/1981

    Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave". "Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto cui il condannato è assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice ... di ogni violazione degli adempimenti ..."

    Va interpretato in senso restrittivo: la revoca ex art.66 richiede la violazione di obblighi o prescrizioni specifiche inerenti alla pena sostitutiva; non consente la conversione sulla base di generici obblighi o di comportamenti illeciti non collegati a prescrizioni previste per la detenzione domiciliare.

  • art. 68 legge n. 689/1981

    L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.

    La sospensione dell'esecuzione richiede fatti che determinino una privazione della libertà (arresto, fermo, ordine di carcerazione); una denuncia a piede libero non attiva l'istituto della sospensione.

  • art. 72 legge n. 689/1981

    La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovvero durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.

    La revoca/conversione disciplinata dall'art.72 opera solo in presenza di una condanna definitiva a pena detentiva per il delitto commesso dopo l'applicazione della pena sostitutiva; la mera denuncia o procedimento non definitivo non sono sufficiente titolo per la revoca.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sugli illeciti in materia di stupefacenti richiamata nel provvedimento impugnato: nel caso concreto il soggetto era stato denunciato a piede libero ai sensi di tale disciplina, ma senza condanna definitiva.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato quale procedura cui il magistrato deve attenersi qualora intenda procedere alla revoca/conversione; la Corte ricorda che le procedure non possono supplire alla mancanza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Previsione sulla omissibilità delle generalità e dei dati identificativi nelle comunicazioni pubbliche della decisione (privacy).

Massime di principio

  • La revoca della pena sostitutiva ex art. 66 L. 689/1981 richiede la violazione di prescrizioni specifiche inerenti alla misura concessa; non può fondarsi su generici illeciti o su obblighi non espressamente imposti dalla misura.
  • L'art. 68 L. 689/1981 sospende l'esecuzione soltanto in presenza di eventi che determinano una privazione della libertà (arresto, fermo, ordine di carcerazione): una denuncia a piede libero non giustifica la sospensione.
  • L'art. 72 L. 689/1981 legittima la revoca e la conversione della pena sostitutiva solo dopo che sia intervenuta una condanna definitiva a pena detentiva per un delitto commesso durante l'esecuzione della misura; atti processuali non definitivi (denunce, imputazioni, indagini) non sono sufficiente titolo.
  • Il magistrato di sorveglianza non può estendere le cause di revoca per via analogica o interpretazione estensiva: principi di legalità e tassatività impongono un'applicazione restrittiva delle norme che incidono sulla libertà personale.
  • Se sussistono sospetti di commissione di reati durante la misura ma non vi è condanna definitiva, le misure possibili sono limitate a controlli, accertamenti o interventi processuali; la conversione immediata in pena detentiva richiede il giudicato.
  • In pratica, prima di disporre revoche o conversioni in casi analoghi il giudice deve verificare: a) se vi sia violazione di prescrizioni specifiche della misura; b) se il soggetto sia stato arrestato o vi sia ordine di carcerazione; c) se sia intervenuta condanna definitiva per delitto non colposo commesso durante la misura.

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