Cassazione Civile, Ordinanza n. 12231/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affittuario)
La controversia
La vicenda origina da un contratto del 16 marzo 2009 con cui una società ha concesso in affitto a un'altra un ramo d'azienda comprendente impianto di distribuzione carburanti, bar e ristorante, prevedendo un canone variabile e un versamento una tantum. Successivamente Anas ha adottato un provvedimento che ha inciso sulle royalties dell’impianto; l’affittuaria ha allora chiesto in arbitrato la riduzione del canone ai sensi dell’art. 1623 c.c., sostenendo che il provvedimento avesse alterato il sinallagma contrattuale. Il lodo arbitrale ha accolto la domanda, e la sentenza della Corte d’Appello resa sull’impugnazione per nullità ha confermato il lodo, decisione poi sostanzialmente avallata anche in cassazione. In seguito, la società proprietaria ha proposto revocazione del lodo, deducendo la scoperta di documenti che, a suo dire, dimostravano che l’affittuaria non aveva pagato integralmente le royalties originarie e che Anas aveva poi revocato retroattivamente quelle royalties, con conseguente insussistenza del presupposto dello squilibrio economico; la revocazione veniva quindi fondata sugli artt. 395 n. 3 e n. 1 c.p.c. La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile la revocazione perché tardiva: il termine ex art. 831, comma 2, c.p.c. va sospeso solo fino alla comunicazione della sentenza resa sull’impugnazione per nullità del lodo, non fino al suo passaggio in giudicato. La ricorrente ha quindi impugnato in cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 831, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che il termine di revocazione riprenda dalla comunicazione della sentenza e non dal suo giudicato, sostenendo invece un’interpretazione sistematica che le consentisse di attendere l’esito definitivo del giudizio di nullità; (2) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., per la condanna per responsabilità aggravata, contestando la sussistenza dei presupposti dell’abuso del processo; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, dedotta come conseguenza dell’eventuale accoglimento degli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’art. 831, comma 2, c.p.c. è chiaro nel prevedere che, se i motivi di revocazione si verificano durante il giudizio di nullità del lodo, il termine per proporre la revocazione resta sospeso fino alla comunicazione della sentenza che decide sulla nullità, e non fino al passaggio in giudicato di tale sentenza. Ha inoltre confermato che la riforma del 1994 ha reso autonomi e cumulabili, in astratto, i rimedi della nullità e della revocazione del lodo, senza introdurre una pregiudizialità o un differimento del termine fino al giudicato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione sulla sussistenza dell’abuso del processo e dei presupposti dell’art. 96, comma 3, c.p.c. è rimessa al giudice di merito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché non introduce una vera censura autonoma ma si limita a prospettare una conseguenza dell’eventuale accoglimento degli altri motivi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1623 c.c.
è richiamato come base della domanda arbitrale di riduzione del canone per sopravvenienze che avrebbero inciso sull'equilibrio del rapporto.
art. 395 c.p.c., nn. 1 e 3
indica i casi di revocazione invocati dalla parte ricorrente, rispettivamente per dolo della controparte e per scoperta di documenti decisivi non producibili nel giudizio precedente.
art. 326 c.p.c.
è richiamato nel confronto sulla tempestività dell'impugnazione, quale termine di riferimento per la proposizione della revocazione dopo la cessazione della sospensione.
art. 831 c.p.c.
"fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità"
il termine per proporre la revocazione del lodo, se il motivo sopravviene durante il giudizio di nullità, è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che decide sulla nullità e non fino al passaggio in giudicato di essa.
art. 398, comma 4, c.p.c.
è richiamato in via analogica per confermare che, anche in tema di revocazione e cassazione, la sospensione del termine opera fino alla comunicazione della sentenza che decide sulla revocazione, non fino al suo giudicato.
art. 297, comma 2, c.p.c.
è menzionato come esempio di disposizione in cui il legislatore indica espressamente il passaggio in giudicato quando intende far decorrere un termine da tale momento.
art. 96, comma 3, c.p.c.
la Corte richiama la valutazione del giudice di merito circa l'abuso del processo quale presupposto della condanna aggravata.
art. 91 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla statuizione sulle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 92 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla statuizione sulle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
è richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di revocazione del lodo arbitrale, l'art. 831, comma 2, c.p.c. va interpretato nel senso che la sospensione del termine per proporre la revocazione, quando il motivo insorge durante il giudizio di nullità, dura fino alla comunicazione della sentenza che decide sulla nullità e non fino al suo passaggio in giudicato.
- La disciplina dell'art. 831 c.p.c. post-riforma 1994 valorizza l'autonomia tra impugnazione per nullità e revocazione del lodo; la simultanea pendenza dei due rimedi è possibile e la corte d'appello può riunirli solo se lo stato della causa lo consente.
- Quando la norma processuale collega la sospensione o la decorrenza di un termine alla "comunicazione" della sentenza, non è consentito sostituire tale dato con il passaggio in giudicato in assenza di un espresso riferimento normativo.
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., e dell'abuso del processo, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio dedotto.
- Un motivo di ricorso che si limiti a prospettare la conseguenza dell'accoglimento di altri motivi non integra una censura autonoma e può essere dichiarato inammissibile.
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