Cassazione Penale, Sentenza n. 24817/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pullano ha proposto due motivi: (1) carenza di motivazione della Corte d'Appello circa la sua responsabilità per il reato di furto tentato, sostenendo che la Corte si era occupata solo del furto consumato; (2) errata applicazione della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99 c.p. e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, con riferimento a precedenti condanne (2014 e 2016) per le quali non era stata contestata la recidiva e al divieto di prevalenza delle attenuanti previsto dall'art. 69 comma 4 c.p. Salerno ha proposto un solo motivo, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali per la confermata responsabilità, e sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe dato conto degli elementi soggettivi e oggettivi dei reati né avrebbe risposto ai motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Pullano: il primo motivo è stato ritenuto generico e carente di confronto con la motivazione impugnata, atteso che la Corte d'Appello aveva valorizzato le ammissioni di responsabilità; il secondo motivo è stato considerato confuso e in parte irricevibile poiché verteva su norme non pertinenti e su un supposto travisamento della prova non adeguatamente argomentato. Quanto alla recidiva reiterata, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: il giudice di cognizione può accertare la recidiva reiterata anche se non precedentemente dichiarata, purché sussistano condanne definitive antecedenti che dimostrino maggiore pericolosità; inoltre, nonostante un errore formale nel bilanciamento ex art. 69 c.p., la recidiva è stata efficacemente valorizzata mediante incremento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., quindi il risultato sanzionatorio non è stato neutralizzato. Per Salerno: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità assoluta, poiché le censure erano prive di specificità e la motivazione impugnata aveva fatto riferimento alle ammissioni di responsabilità. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen. (recidiva reiterata)
La Corte ha confermato che la recidiva reiterata può essere accertata dal giudice di cognizione anche se in precedenza non era stata giudizialmente dichiarata, quando esistano più condanne definitive anteriori che, adeguatamente motivate, dimostrino maggiore pericolosità sociale
art. 69 cod. pen. (bilanciamento delle circostanze)
Il comma quarto vieta la prevalenza delle attenuanti generiche in presenza di recidiva reiterata; la Corte ha osservato che un errore formale nel giudizio di bilanciamento non pregiudica il possibile aumento di pena per recidiva quando quest'ultima venga comunque valorizzata (anche tramite aumento per continuazione)
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti)
La Corte ha riscontrato che i giudici di merito hanno preso in considerazione le circostanze attenuanti (anche ex art. 62-bis), ma la valutazione del loro peso rispetto alla recidiva è rimasta insindacabile in Cassazione in assenza di specifiche e non generiche censure
art. 81 cod. pen. (continuazione, incremento di pena)
I giudici di merito hanno applicato l'incremento di pena per continuazione ex art. 81, ultimo comma, in modo tale da valorizzare la recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio, rendendo ininfluente l'errore formale nel confronto delle circostanze
art. 606 c.p.p., comma terzo (motivo nuovo)
La Corte ha rilevato che censure in Cassazione che costituiscono motivo nuovo rispetto all'atto di appello sono inammissibili; la doglianza prospettata da Salerno in parte costituiva motivo nuovo e quindi non ammissibile
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (requisitoria scritta)
Richiamata soltanto per segnalare la produzione di requisitoria scritta del Pubblico Ministero ai sensi della norma emergenziale
Sez. U., sentenza n. 4278/2022 (orientamento giurisprudenziale)
Richiamata come conferma dell'orientamento per cui è sufficiente, ai fini della recidiva reiterata, che al momento del reato l'imputato fosse gravato da più condanne definitive espressive di maggiore pericolosità e che tale circostanza sia oggetto di specifica motivazione
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi esplicitamente con le ragioni della decisione impugnata: la genericità porta all'inammissibilità
- Le ammissioni di responsabilità rese dall'imputato costituiscono elemento valorizzabile dai giudici di merito e limitano l'efficacia delle censure in sede di legittimità
- Il giudice di cognizione può accertare la recidiva reiterata anche se non era stata precedentemente dichiarata, purché vi siano precedenti condanne definitive adeguatamente motivate e pertinenti
- Un errore formale nel bilancio delle circostanze (art. 69 c.p.) non è automaticamente risolutivo se la recidiva è stata comunque valorizzata in altro modo ai fini dell'aumento di pena (es. art. 81 c.p.)
- Non è consentito proporre in Cassazione motivi nuovi rispetto all'appello: tali motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Le valutazioni di merito su gravità del fatto, pericolosità e rilevanza delle precedenti condanne sono difficilmente sindacabili in Cassazione se l'atto di impugnazione non porta elementi di specifico travisamento o vizio di legge
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