Sentenza n. 66/2026 - Ancona, Sezione 1
per il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell’attività amministrativa ex art. 30 c.p.a. nella misura di € 2.250.000,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento amministrativo e atti pianificatori ed edilizi asseritamente causativi dell'interclusione del lotto e del mancato accesso alla viabilità interna del PIP
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., il risarcimento di circa 2.250.000 euro, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per lucro cessante e danno emergente derivanti dall'impossibilità di realizzare investimenti industriali e artigianali sul lotto acquistato nel PIP Baraccola. Ha dedotto che la viabilità prevista dalla planimetria allegata all'originario atto di vendita sarebbe stata modificata da titoli edilizi e successive varianti al PIP, lasciando il fondo privo di un accesso utilizzabile alla viabilità interna. Ha inoltre lamentato l'inerzia comunale rispetto alle richieste, presentate sin dal 2000, di individuazione o realizzazione dell'accesso. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, l'inammissibilità della memoria di replica e l'irrilevanza delle richieste istruttorie, sostenendo inoltre che la mancata edificazione dipendeva dalla decadenza del permesso di costruire richiesto nel 2009, conseguente alla mancata integrazione documentale sul rischio idrogeologico. In memoria di replica la ricorrente ha contestato le difese comunali e ha prodotto documenti oltre il termine processuale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di tardività del deposito documentale, ritenendo che il termine ex art. 73 c.p.a. fosse scaduto il 7 novembre 2025 e che l'ordinanza presidenziale istruttoria non lo avesse prorogato. Ha invece respinto l'eccezione di inammissibilità della memoria di replica, perché tempestivamente riferita alle argomentazioni contenute nella memoria comunale. Ha ritenuto non necessarie le richieste istruttorie. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso tardivo ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a.: la stessa prospettazione della domanda riconduceva il danno a titoli edilizi e varianti al PIP, mentre la nota del difensore del 24 luglio 2017 collocava almeno a quella data la verificazione del fatto dannoso, e il ricorso era stato notificato il 23 gennaio 2018, oltre il termine di 120 giorni decorrente dal verificarsi del fatto. Il TAR ha comunque ritenuto il ricorso infondato anche nel merito. La società aveva richiesto nel 2009 un permesso di costruire per un edificio industriale, ma non aveva integrato la documentazione richiesta in relazione al rischio idrogeologico; l'istanza era quindi stata dichiarata decaduta il 15 ottobre 2009. La mancata edificazione non risultava pertanto imputabile all'amministrazione. Inoltre, la ricorrente non aveva impugnato la decadenza del permesso, né le varianti al PIP asseritamente lesive, né aveva esperito l'azione avverso il silenzio o altri rimedi per ottenere la realizzazione della viabilità. Anche per tale ragione, ai sensi dell'art. 30, comma 3, ultimo periodo, c.p.a., il danno non sarebbe stato risarcibile. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
dal giorno in cui il fatto si è verificato
L'azione risarcitoria per lesione derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa deve essere proposta entro 120 giorni dal verificarsi del fatto dannoso; il giudice ha inoltre richiamato il limite derivante dalla mancata attivazione degli strumenti di tutela contro l'atto o l'omissione lesiva.
art. 30, comma 3, ultimo periodo, c.p.a.
La mancata impugnazione dell'atto lesivo o la mancata attivazione dei rimedi disponibili può escludere la risarcibilità del danno. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva impugnato la decadenza del permesso di costruire, le varianti al PIP o il silenzio dell'amministrazione.
art. 73 c.p.a.
Il termine per il deposito dei documenti processuali, scaduto nel caso concreto il 7 novembre 2025, non è stato prorogato dall'ordinanza presidenziale istruttoria richiamata dalla ricorrente.
Massime di principio
- L'azione risarcitoria autonoma per danno da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa deve essere proposta entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato; la decorrenza può essere individuata anche sulla base delle dichiarazioni e degli atti della stessa parte danneggiata che attestino la conoscenza del pregiudizio in una data anteriore alla proposizione del ricorso.
- La domanda risarcitoria non può essere utilmente proposta quando il danno è causalmente riconducibile a un provvedimento non impugnato, se il danneggiato non ha attivato gli strumenti processuali disponibili per rimuovere o contrastare l'atto lesivo.
- La mancata impugnazione della decadenza di un titolo edilizio e delle varianti urbanistiche ritenute lesive, nonché la mancata proposizione dell'azione avverso il silenzio finalizzata a ottenere l'adempimento dell'obbligo amministrativo dedotto, possono escludere la risarcibilità del danno ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a.
- Non è imputabile all'amministrazione il mancato sfruttamento edificatorio di un lotto quando il titolo edilizio richiesto sia divenuto inefficace per la mancata produzione, da parte del richiedente, della documentazione integrativa necessaria ai fini della valutazione del rischio idrogeologico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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