Sentenza del 24/05/2017 n. 858 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Responsabile del procedimento - Obbligo di distinta indicazione di un responsabile del procedimento di accertamento e di un responsabile per il procedimento di riscossione coattiva - Insussistenza - Art. 29 d.l. n. 78/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA relativi al 2008, deducendo, tra l'altro, la nullità degli atti per la mancata indicazione di due distinti responsabili del procedimento: uno per l'accertamento e uno per l'eventuale riscossione coattiva. La contestazione si fondava sulla natura impoesattiva dell'avviso, disciplinata dall'art. 29 del d.l. n. 78/2010. In primo grado erano state assorbite le ulteriori doglianze relative a motivazione, contabilità, metodo accertativo, contraddittorio e studi di settore.
La decisione
La C.T.P. di Torino aveva accolto i ricorsi e annullato gli avvisi, ritenendo necessaria l'indicazione anche del responsabile della riscossione. In appello, la Commissione ha riformato integralmente la decisione, stabilendo che né l'art. 29 del d.l. n. 78/2010 né altre disposizioni impongono l'indicazione di due distinti responsabili nell'avviso di accertamento impoesattivo. La riscossione coattiva è eventuale e, qualora il carico venga affidato all'agente della riscossione, il contribuente riceve una successiva comunicazione contenente le relative informazioni. La mancata doppia indicazione non determina quindi la nullità dell'atto. I ricorsi delle contribuenti sono stati respinti e le società sono state condannate in solido al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.500 per il primo grado e in euro 2.000 per il secondo grado.
Norme richiamate
Art. 29 del d.l. n. 78/2010
"Concentrazione della riscossione nell'accertamento"; alla lett. g), i riferimenti normativi al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono riferiti agli avvisi di accertamento indicati alla lett. a)
La norma attribuisce all'avviso di accertamento efficacia impositiva ed esecutiva, ma non richiede l'indicazione di due distinti responsabili del procedimento. La riscossione coattiva resta eventuale e, in caso di affidamento all'agente della riscossione, le relative informazioni sono comunicate successivamente al contribuente.
Art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212/2000
La disposizione è stata invocata dalle contribuenti in relazione agli obblighi informativi dell'atto, ma la Commissione ha escluso che da essa possa derivare un requisito non espressamente previsto, quale la doppia indicazione dei responsabili.
Art. 56 del d.lgs. n. 546/1992
La mancata costituzione in appello delle parti appellate comporta la preclusione delle questioni ed eccezioni diverse da quella accolta nella sentenza di primo grado, con conseguente limitazione del giudizio alla questione della doppia indicazione del responsabile.
Massime di principio
- Un atto tributario non può essere dichiarato nullo per la mancanza di un'indicazione o di un requisito che la legge non prevede espressamente come essenziale.
- La natura impoesattiva dell'avviso non comporta automaticamente l'obbligo di duplicare le indicazioni relative ai responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione.
- Quando la riscossione coattiva è una fase eventuale e successiva, le informazioni sul relativo responsabile possono essere fornite al contribuente al momento dell'affidamento del carico all'agente della riscossione.
- In appello, la parte non costituita può perdere la possibilità di riproporre questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, secondo le preclusioni processuali applicabili.
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