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Sentenza

Sentenza n. 5770/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 14 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 14 ottobre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del tempo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e dell’attività dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevato numero di istanze. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel caso concreto, l’attivazione del procedimento ha fatto venir meno l’interesse alla decisione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; la fissazione dell’appuntamento ha realizzato tale soddisfacimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della tutela accordata mediante l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra la piena soddisfazione della pretesa quando l’azione era diretta all’attivazione del relativo procedimento; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, ove soddisfi integralmente l’obbligo di provvedere dedotto con il ricorso avverso il silenzio, rende non necessaria la pronuncia sull’obbligo dell’amministrazione di adottare ulteriori determinazioni.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in relazione all’elevato numero di istanze da essa gestite; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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