Cassazione Civile, Ordinanza n. 33773/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2011 da una professionista iscritta d'ufficio. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS, ritenendo non prescritta la pretesa perché la prescrizione sarebbe stata sospesa per doloso occultamento del credito contributivo, dedotto dalla mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi 2012 relativa al 2011. La ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2941 n. 8 e 2935 c.c. e della normativa sulla contribuzione, sostenendo che la dichiarazione fiscale aveva comunque indicato il reddito professionale, sicché mancavano sia l'occultamento doloso sia il presupposto per l'evasione contributiva e la sospensione della prescrizione; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato insussistente il credito contributivo dell'INPS per intervenuta prescrizione. Ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione non coincida con la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma con la scadenza del termine di versamento del contributo dovuto per l'attività dell'anno precedente, eventualmente differito dalle norme speciali richiamate; applicando tale criterio al caso concreto, l'azione dell'INPS notificata nel 2017 risultava tardiva. La Corte ha inoltre escluso che la mera omissione del quadro RR integri automaticamente un doloso occultamento del debito contributivo. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2941, n. 8, c.c.
La sospensione della prescrizione per doloso occultamento richiede un effettivo occultamento doloso del credito; non può essere desunta automaticamente dalla sola mancata compilazione del quadro RR.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui individuato nella scadenza del termine di versamento del contributo, non nella dichiarazione dei redditi.
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000
Norma richiamata dalla ricorrente come parametro di censura; nel provvedimento non viene valorizzata come base decisiva dell'accoglimento.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999
Norma richiamata nel secondo motivo come parametro della dedotta illegittimità dell'iscrizione a ruolo; il motivo è rimasto assorbito.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi della Corte.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Usato per la decisione nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il profilo è stato assorbito.
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
Norma istitutiva della Gestione separata, nella quale era stata effettuata l'iscrizione d'ufficio del professionista.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
È richiamato come esempio di differimento dei termini di versamento rilevante per il decorso della prescrizione.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 6 giugno 2012
È richiamato come differimento del termine di versamento per i contributi dovuti per l'anno 2011, rilevante nel calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine di versamento del contributo, cioè dal momento in cui il credito può essere fatto valere, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente.
- La dichiarazione dei redditi ha natura di esternazione di scienza e non costituisce, di per sé, il presupposto del credito contributivo.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del credito contributivo richiede la prova di un occultamento doloso effettivo; non è sufficiente la mera omissione del quadro RR nella dichiarazione fiscale.
- Ai fini del decorso della prescrizione occorre considerare anche eventuali differimenti normativi del termine di versamento dei contributi, che spostano in avanti il dies a quo.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito dichiarando l'insussistenza del credito per prescrizione.
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