Cassazione Penale, Sentenza n. 35222/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo di violazione degli artt. 129 e 175, comma 8, c.p.p.: il ricorrente sosteneva che il reato (art. 624-bis c.p.) si era prescritto il 7 febbraio 2017 e che, ai fini della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 175, comma 8, c.p.p., il dies a quo della sospensione dovesse essere la notificazione della sentenza contumaciale di secondo grado (quella emessa sull'appello proposto dal difensore d'ufficio) e non la notificazione della sentenza di primo grado; conseguentemente non sarebbe esistita alcuna sospensione utile e il reato sarebbe ormai prescritto. Il ricorrente fondava la propria interpretazione anche su un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 317/2009.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto applicabile il testo dell'art. 175 c.p.p. anteriore alla legge n. 67/2014 (perché la sentenza di primo grado era anteriore all'entrata in vigore della novella) e ha confermato il principio per cui, quando è concessa la restituzione nel termine ai sensi del comma 2, la sospensione della prescrizione opera per il tempo intercorso tra la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e la notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione; tale sospensione non può essere fatta decorrere dalla notificazione di una sentenza contumaciale di appello emessa in precedenza su impulso del difensore, giacché l'appello del difensore, nell'ipotesi di imputato ignaro e poi rimesso in termini, è irrilevante "tamquam non esset" rispetto alla possibilità dell'imputato di proporre personalmente appello una volta restituito nei termini. La Corte ha motivato la soluzione con la ratio di tutelare sia la potestà punitiva dello Stato sia il diritto dell'imputato ad esercitare personalmente l'impugnazione, richiamando giurisprudenza di legittimità e la sentenza costituzionale n. 317/2009. Pertanto la sospensione va calcolata tra notifica dell'estratto contumaciale di primo grado e notifica dell'ordinanza di rimessione, con conseguente rigetto del motivo di prescrizione invocato dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Delitto contestato al ricorrente; la pena edittale applicabile all'epoca dei fatti (sei anni di reclusione) è stata utilizzata per calcolare il relativo termine di prescrizione (sette anni e sei mesi).
art. 175 cod. proc. pen.
Comma 2: "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica". Comma 8: "Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione".
La Corte ha applicato il testo anteriore alla legge n. 67/2014 (per i fatti a essa previsti) e ritenuto che la sospensione ai sensi del comma 8 opera tra la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e la notificazione dell'ordinanza di rimessione nel termine; non ha efficacia quale dies a quo la notificazione di una sentenza contumaciale di appello intervenuta in precedenza su impulso del difensore d'ufficio.
art. 129 cod. proc. pen.
Articolo richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 175; la Cassazione ha ritenuto la censura complessivamente infondata e non ha riconosciuto profili di violazione della normativa processuale evocata.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Novella che ha introdotto il processo in assenza e ha modificato l'istituto della contumacia; la Corte ha ritenuto che le modifiche non si applicassero al caso di specie per effetto delle norme transitorie (la sentenza di primo grado è anteriore all'entrata in vigore della legge).
Art. 15-bis della legge n. 67/2014 (inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 118)
Richiamato per giustificare l'applicazione della disciplina previgente all'art. 175 c.p.p. quando la sentenza di primo grado è stata pronunciata prima della novella.
Sentenza Corte Costituzionale n. 317 del 4 dicembre 2009
Decisione che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte dell'art. 175, comma 2 (nella versione previgente), consentendo la restituzione nel termine all'imputato quando il difensore aveva già proposto impugnazione: ha costituito la base per consentire all'imputato rimesso in termini di proporre nuovo appello; la Cassazione l'ha richiamata per spiegare la finalità protettiva della restituzione e l'irrilevanza dell'appello del difensore, ai fini della sospensione, rispetto al diritto del soggetto a impugnare personalmente.
Cass. Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020 (Martinaj Adi)
Precedente di legittimità che conferma l'applicazione del vecchio testo dell'art. 175 c.p.p. e il principio secondo cui la sospensione decorre tra notificazione dell'estratto contumaciale di primo grado e notificazione dell'ordinanza di rimessione.
Cass. Sez. 5, n. 32426 del 15/05/2019 (Uniatytskyi Volodymyr)
Precedente che ha valutato come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma sulla sospensione e ha qualificato la sterilizzazione della prescrizione di cui al comma 8 come clausola di salvaguardia funzionale all'istituto della restituzione.
Cass. Sez. 7, Ordinanza n. 39704 del 10/09/2015 (Pascarella)
Precedente richiamato a supporto del principio secondo cui la sospensione opera tra notificazione dell'estratto contumaciale e notificazione dell'ordinanza di rimessione nel termine.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014 si applica il testo previgente dell'art. 175 c.p.p.; la sospensione della prescrizione prevista dal comma 8 va computata tra la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e la notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine.
- L'appello proposto dal difensore d'ufficio senza la conoscenza dell'imputato è, ai fini della sospensione della prescrizione e della tutela dell'impugnabilità dell'imputato rimesso in termini, sostanzialmente irrilevante (considerato "tamquam non esset"): la restituzione serve a ripristinare la possibilità per l'imputato di esercitare personalmente l'impugnazione, e la sospensione tutela questo diritto evitando che scada la prescrizione nel periodo di sua ignoranza.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione va considerata la pena edittale vigente al tempo del fatto; controllare sempre la data di riferimento per la determinazione del termine prescrizionale.
- In casi simili occorre verificare con attenzione le date effettive di notificazione dell'estratto contumaciale e dell'ordinanza di rimessione nel termine (non la mera data di deliberazione), perché la sospensione opera in rapporto a quelle notificazioni.
- Prima di proporre censure basate sulla prescrizione, accertare quale versione normativa dell'art. 175 c.p.p. sia applicabile (previgente o post-riforma del 2014) e citare la giurisprudenza di legittimità e costituzionale rilevante; l'orientamento di Cassazione tende a privilegiare una lettura della norma che assicuri la reale efficacia della restituzione nel termine.
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