Sentenza n. 192/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Ancona, Sez. lavoro, n. 43/2025 pubblicata il 22 gennaio 2025, resa nel giudizio RG n. 1534/2024, ritualmente notificata in forma esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al bonus carta docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, ritualmente notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa né allegare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato la mancata esecuzione del giudicato, rilevando che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie né dimostrato l'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, se necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso di ottemperanza contro un'Amministrazione per il pagamento di somme è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ove tale termine sia decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio economico della carta docente, già riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, secondo l'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, prima della proposizione del ricorso.
- In presenza di un giudicato ritualmente notificato e non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza del credito e sull'azionabilità della pretesa e non accompagnata dalla prova dell'adempimento, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza al giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
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