Ordinanza n. 2616/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito della controversia. Ha ritenuto necessario acquisire documentazione per verificare, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., l'ammissibilità del ricorso e ha onerato le parti di depositare gli elementi indicati tramite il processo amministrativo telematico, nel rispetto dei termini richiamati dall'art. 55 c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 novembre 2026.
Atto impugnato: Esiti, rettifiche e ripubblicazioni dell'elenco degli ammessi con riserva e delle progettazioni esecutive relativi all'Avviso POC n. 1/2026, nella parte in cui hanno confermato l'esclusione dei percorsi formativi dell'associazione ricorrente
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato gli atti con cui l'amministrazione regionale ha pubblicato l'esito della procedura di prenotazione delle risorse e gli elenchi degli ammessi con riserva relativi all'Avviso POC n. 1/2026, nonché i successivi atti di rettifica e ripubblicazione, deducendo l'illegittimità della procedura e chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria e al finanziamento dei percorsi formativi, nonché la riedizione della procedura e il risarcimento dei danni. In sede cautelare il TAR ha rilevato una questione preliminare concernente l'ammissibilità del ricorso e ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve documentare che l'indirizzo PEC utilizzato per notificare il ricorso è riferibile all'ente controinteressato e indicare il pubblico registro dal quale l'indirizzo è stato tratto; l'amministrazione deve fornire il codice fiscale o la partita IVA del controinteressato e l'indirizzo PEC utilizzato per la procedura.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Il giudice può disporre l'acquisizione degli elementi necessari per verificare l'ammissibilità del ricorso prima di definire la controversia.
art. 55 c.p.a.
Gli incombenti istruttori disposti nell'ambito della trattazione cautelare devono essere eseguiti nel rispetto dei termini processuali richiamati dal giudice.
Massime di principio
- Quando sussistono dubbi sulla riferibilità dell'indirizzo PEC utilizzato per la notificazione all'ente controinteressato, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione della documentazione attestante tale riferibilità e l'indicazione del pubblico registro da cui l'indirizzo è stato estratto, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso.
- Ai fini della verifica dell'ammissibilità del ricorso, il giudice può richiedere all'amministrazione resistente i dati identificativi e l'indirizzo PEC utilizzato dal controinteressato nell'ambito della procedura amministrativa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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