Corte di giustizia, Ordinanza C-37/23
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 18 marzo 2024. — Agenzia delle Entrate contro PR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto(TVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 206 e 273 – Principio della neutralità fiscale – Riduzione dell’importo dell’IVA dovuto dai soggetti passivi colpiti dal sisma avvenuto il 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo. — Causa C-37/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha risposto a un rinvio della Cassazione italiana in una controversia sul rimborso dell’IVA connessa alle agevolazioni per il sisma in Abruzzo. Ha ritenuto trasponibili i principi già affermati nella giurisprudenza Commissione/Italia e Nuova Invincibile, concludendo che la riduzione del 60% dell’IVA dovuta è incompatibile con la direttiva IVA e con il principio di neutralità fiscale. La differenza rispetto alla precedente disciplina, in particolare la minore entità della riduzione, non muta la soluzione.
IVA e calamità naturali: incompatibilità con il diritto UE di una riduzione forfettaria del 60% dell’IVA dovuta dai soggetti passivi colpiti dal sisma in Abruzzo.
La questione giuridica
Se gli articoli 2, 206 e 273 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, ostino a una normativa nazionale che riconosce ai soggetti passivi colpiti dal terremoto in Abruzzo una riduzione del 60% dell’IVA normalmente dovuta nel periodo aprile 2009-dicembre 2010; in particolare, se siano trasponibili alla nuova disciplina i principi affermati nella sentenza Commissione/Italia (C-132/06) e nell’ordinanza Nuova Invincibile (C-82/14).
Principio di diritto
Gli articoli 2, 206 e 273 della direttiva IVA, interpretati alla luce del principio di neutralità fiscale, ostano a una normativa nazionale che, per i soggetti passivi colpiti dal terremoto in Abruzzo, riduce del 60% l’importo dell’IVA normalmente dovuto per il periodo aprile 2009-dicembre 2010, perché una simile agevolazione comporta una disparità di trattamento e compromette l’obbligo degli Stati membri di garantire la riscossione integrale dell’IVA.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articoli 2, 206 e 273 della direttiva 2006/112/CE
- Considerando 45 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999
IVA e riduzione del 60% per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo
L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un notaio che chiedeva il rimborso del 60% dell’IVA versata tra aprile 2009 e dicembre 2010. La Corte è stata chiamata a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione di una misura nazionale di sollievo fiscale collegata al terremoto che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009.
Fatti e procedimento principale
PR aveva domandato il rimborso di EUR 102088, invocando l’articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011, che prevede, per il rientro dall’emergenza, la ripresa della riscossione in 120 rate mensili e la riduzione al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo oggetto di sospensione. L’amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso, sostenendo che la norma escludeva espressamente la restituzione di quanto già versato a titolo di IVA. Dopo il doppio grado di merito favorevole al contribuente, la controversia è giunta in Cassazione, che ha sospeso il giudizio e ha chiesto l’interpretazione del diritto UE.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto la direttiva 2006/112/CE, in particolare:
- il considerando 45, che esige l’armonizzazione degli obblighi dei soggetti passivi per garantire una riscossione equivalente dell’IVA;
- l’articolo 2, relativo all’assoggettamento all’IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
- l’articolo 206, che impone al soggetto passivo debitore di pagare l’importo netto dell’IVA;
- l’articolo 273, che consente agli Stati membri di introdurre ulteriori obblighi per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire evasioni, nel rispetto della parità di trattamento. Viene inoltre richiamato il principio di neutralità fiscale e, nel contesto del procedimento nazionale, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Ragionamento della Corte
La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che la risposta discenda chiaramente dalla propria giurisprudenza precedente.
Ricorda che gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie per garantire la riscossione integrale dell’IVA nel loro territorio. Tale obbligo discende dal sistema della direttiva IVA, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, che impone di non trattare diversamente operatori economici che effettuano le stesse operazioni in materia di riscossione dell’imposta.
La Corte osserva che, nell’ordinanza Nuova Invincibile e nella sentenza Commissione/Italia, era già stata censurata una disciplina italiana che prevedeva, per i contribuenti colpiti da calamità naturali, una forte riduzione dell’IVA normalmente dovuta o il rimborso parziale di quanto versato. In quel caso, la Corte aveva rilevato che la misura non alleggeriva realmente il carico fiscale dell’IVA, ma consentiva ad alcuni soggetti passivi di trattenere somme che, in base al meccanismo dell’imposta, erano dovute all’erario. Ne derivava una disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti passivi, incompatibile con la neutralità fiscale.
La Corte ritiene che la disciplina dell’articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011 produca il medesimo effetto, poiché introduce una significativa riduzione dell’importo dovuto a titolo di IVA sospesa per emergenze da calamità naturali. Non rileva che la riduzione sia inferiore rispetto a quella esaminata in Nuova Invincibile: anche se meno ampia, produce lo stesso effetto incompatibile con il diritto UE. Parimenti, non è decisiva la differenza segnalata dal giudice del rinvio secondo cui la nuova normativa non impedirebbe all’amministrazione di effettuare accertamenti, poiché tale aspetto non incide sulla contrarietà della riduzione dell’imposta al principio di neutralità.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che gli articoli 2, 206 e 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, ostano a una normativa nazionale che prevede, a favore dei soggetti passivi colpiti dal terremoto in Abruzzo, una riduzione del 60% dell’IVA normalmente dovuta nel periodo aprile 2009-dicembre 2010. Le spese restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di incidente nel procedimento principale.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- gli Stati membri devono garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta dai soggetti passivi;
- misure di favore che riducano in modo significativo l’IVA dovuta, anche se con finalità solidaristiche o emergenziali, non sono compatibili con il principio di neutralità fiscale quando producono un trattamento differenziato tra operatori che effettuano le medesime operazioni;
- la minore ampiezza della riduzione rispetto a precedenti casi non basta a sottrarre la misura alla censura, se l’effetto sostanziale resta quello di una mancata riscossione parziale dell’IVA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 mar 2024Tribunale, Ordinanza T-422/23
- Sentenza · 20 mar 2024Tribunale, Sentenza T-540/23
- Sentenza · 20 mar 2024Tribunale, Sentenza T-334/23
- Sentenza · 20 mar 2024Tribunale, Sentenza T-261/23
- Sentenza · 20 mar 2024Tribunale, Sentenza T-245/23
- Sentenza · 20 mar 2024Tribunale, Sentenza T-213/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →