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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-261/23

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2024. — Roberto Acampora e a. contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti concernenti una procedura per inadempimento avviata dalla Commissione nei confronti dell’Italia – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Obbligo di motivazione – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente. — Causa T-261/23

Giurisprudenza europea62023TJ0261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il diniego della Commissione di concedere accesso a una lettera di costituzione in mora complementare e alla risposta dell’Italia in una procedura di infrazione sui magistrati onorari. Ha ritenuto applicabile la presunzione generale di riservatezza per i documenti di infrazione in corso e ha escluso che i ricorrenti avessero dimostrato un interesse pubblico prevalente o il diritto a un accesso parziale. Il ricorso è stato quindi respinto, con precisazioni processuali sull’irricevibilità della contestazione della decisione iniziale e sul venir meno della decisione implicita di rigetto per effetto della decisione esplicita successiva.

Diniego di accesso ai documenti relativi a una procedura di infrazione ancora in corso: applicazione della presunzione generale di riservatezza e mancata prova di un interesse pubblico prevalente

La questione giuridica

Se la Commissione potesse legittimamente negare l’accesso alla lettera di costituzione in mora complementare e alla risposta dell’Italia nell’ambito di una procedura di infrazione ancora pendente, invocando l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, la presunzione generale di non divulgazione per i documenti di infrazione, l’insussistenza di un interesse pubblico prevalente e l’impossibilità di un accesso parziale; inoltre, se la decisione fosse adeguatamente motivata e quale fosse l’effetto della decisione esplicita successiva sulla decisione implicita di rigetto.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che i documenti contenuti nel fascicolo di una procedura di infrazione ancora nella fase precontenziosa beneficiano, in linea di principio, di una presunzione generale di non divulgazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001; di conseguenza la Commissione può negarne l’accesso, anche parziale, salvo che il richiedente dimostri specifiche circostanze idonee a prevalere sull’interesse tutelato. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno provato un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e la decisione di diniego era sufficientemente motivata; pertanto il ricorso è stato respinto, con declaratoria di non luogo a statuire sulla decisione implicita sostituita dalla decisione esplicita successiva e irricevibilità della sfida alla decisione iniziale di rigetto.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 296 TFUE
  • articolo 15, paragrafo 3, TFUE
  • articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • regolamento (CE) n. 1049/2001
  • articolo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale
  • direttiva 1999/70/CE
  • direttiva 97/81/CE
  • direttiva 2003/88/CE
  • direttiva 92/85/CEE
  • regolamento (UE, Euratom) 2020/2092

Diniego di accesso ai documenti relativi a una procedura di infrazione contro l’Italia

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Roberto Acampora e da altre persone fisiche contro la Commissione europea. La controversia verte sul rifiuto di accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, alla lettera di costituzione in mora complementare del 15 luglio 2022 e alla risposta italiana del 15 dicembre 2022 nell’ambito della procedura di infrazione 2016/4081 relativa alla disciplina dei magistrati onorari.

Fatti e svolgimento del procedimento

I ricorrenti, in prevalenza magistrati onorari italiani o loro eredi, avevano presentato una domanda di accesso ai documenti tramite la piattaforma EASE. La Commissione aveva inizialmente respinto la richiesta il 27 gennaio 2023, richiamando l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Dopo la domanda di conferma, la Commissione non aveva risposto nei termini, con formazione di un rigetto implicito, poi sostituito dalla decisione esplicita del 21 maggio 2023, oggetto del ricorso adattato.

Questioni processuali preliminari

Il Tribunale ha precisato che la decisione iniziale di rigetto, essendo una mera presa di posizione preliminare, non è autonomamente impugnabile; il ricorso contro tale atto è quindi irricevibile. Quanto alla decisione implicita di rigetto, essa è stata caducata dall’adozione della successiva decisione esplicita, con conseguente non luogo a statuire su tale parte del ricorso. Il Tribunale ha inoltre ritenuto ammissibile l’adattamento del ricorso alla nuova decisione, effettuato ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura.

Obbligo di motivazione

Il Tribunale ha respinto il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE. Ha rilevato che la decisione impugnata indicava in modo sufficientemente chiaro la ragione del diniego, ossia la tutela degli obiettivi delle attività di indagine connesse alla procedura di infrazione, spiegando perché i documenti fossero coperti integralmente dall’eccezione invocata e perché non fosse possibile un accesso parziale. La Commissione aveva inoltre esaminato e respinto gli argomenti relativi all’interesse pubblico prevalente.

Presunzione generale di non divulgazione per i documenti di infrazione

Nel merito, il Tribunale ha ricordato che il regolamento n. 1049/2001 mira a garantire il più ampio accesso possibile ai documenti, ma prevede eccezioni da interpretare restrittivamente. Per i documenti relativi a una procedura di infrazione nella fase precontenziosa, la giurisprudenza riconosce una presunzione generale secondo cui la divulgazione può alterare il carattere della procedura e pregiudicarne lo svolgimento. Poiché i documenti richiesti appartenevano al fascicolo amministrativo di una procedura ancora in corso, la Commissione poteva legittimamente avvalersi di tale presunzione per negarne l’accesso.

Interesse pubblico prevalente invocato dai ricorrenti

I ricorrenti avevano sostenuto che la durata della procedura e la rilevanza sistemica della indipendenza della magistratura, anche onoraria, rendevano prevalente l’interesse alla trasparenza. Il Tribunale ha escluso che tali argomenti, formulati in termini generali, fossero sufficienti a superare la presunzione di riservatezza. Ha osservato che il pubblico era già stato informato, tramite comunicati stampa della Commissione, dell’esistenza della procedura e delle contestazioni mosse all’Italia. Ha inoltre affermato che l’interesse ad agevolare difese giudiziarie o a consentire controlli sull’azione della Commissione è, in tale contesto, un interesse prevalentemente privato o comunque non sufficiente, da solo, a integrare un interesse pubblico prevalente.

Accesso parziale

Il Tribunale ha confermato il diniego anche nella parte in cui i ricorrenti chiedevano almeno un accesso parziale. Ha richiamato il principio secondo cui, quando opera una presunzione generale di non divulgazione, i documenti interessati sono sottratti anche alla divulgazione parziale del loro contenuto. La Commissione aveva esaminato tale possibilità e l’aveva esclusa correttamente.

Esito e spese

Il ricorso è stato respinto nel resto. Il Tribunale ha disposto una ripartizione delle spese: la Commissione è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle relative al ricorso introduttivo e alla domanda di non luogo a statuire, mentre i ricorrenti sono stati condannati alle spese connesse alla domanda di adattamento del ricorso, nella parte in cui sono risultati soccombenti.

Principi confermati dalla sentenza

La pronuncia ribadisce che:

  • i documenti di una procedura di infrazione nella fase precontenziosa sono coperti da una presunzione generale di riservatezza;
  • il richiedente deve addurre circostanze concrete per dimostrare un interesse pubblico prevalente;
  • la pubblicazione di informazioni generiche o di comunicati stampa non equivale alla divulgazione dei documenti interni richiesti;
  • l’accesso parziale può essere escluso quando i documenti ricadono integralmente nella presunzione generale di non divulgazione.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativaprocedura di infrazionediritto del lavoro pubblicostato di diritto

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