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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-540/23

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 20 March 2024. — Sandhold BV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark PATAPOUF – Earlier EU word mark PATA NEGRA – Relative grounds for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-540/23

Giurisprudenza europea62023TJ0540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Sandhold BV contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto in parte l’opposizione di Grupo de Bodegas Vinartis contro il marchio PATAPOUF. Per i vini e le altre bevande alcoliche considerate, ha ritenuto sussistente un rischio di confusione con il marchio anteriore PATA NEGRA. Il Tribunale ha inoltre dichiarato irricevibili gli elementi di prova prodotti solo in giudizio e ha confermato che, per una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione che non comprende i significati evocati dai segni, la comparazione concettuale non era possibile.

Conferma del diniego di registrazione del segno PATAPOUF per vini e altre bevande alcoliche per rischio di confusione con il marchio anteriore UE PATA NEGRA.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il segno PATAPOUF sia idoneo a essere registrato per prodotti identici a quelli coperti dal marchio anteriore PATA NEGRA, tenuto conto della definizione del pubblico rilevante, dell’eventuale comparazione concettuale e del grado di somiglianza visiva e fonetica dei segni.

Principio di diritto

In un’opposizione fondata su un marchio UE anteriore, basta che il rischio di confusione sussista per una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione per rifiutare la registrazione del marchio richiesto; non è necessario che il rischio sussista in tutti gli Stati membri o in tutte le aree linguistiche. Se, per la parte di pubblico rilevante, i segni non hanno alcun significato complessivo, la comparazione concettuale non è possibile; in presenza di prodotti identici e di una somiglianza visiva e fonetica almeno media, il Tribunale conferma il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Gli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale sono irricevibili.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Conferma del diniego di registrazione del segno PATAPOUF per rischio di confusione con PATA NEGRA

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione ottava, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a marchio UE. La controversia riguardava il segno verbale richiesto PATAPOUF e il marchio anteriore UE PATA NEGRA, entrambi riferiti a prodotti del settore delle bevande alcoliche.

Fatti e procedimento amministrativo

Sandhold BV aveva depositato il 1 aprile 2021 una domanda di registrazione del marchio UE PATAPOUF per, tra gli altri, vino, bevande miste alcoliche, bevande alcoliche con frutta, distillati, spiriti, bevande alcoliche escluse le birre e bevande energetiche alcoliche, oltre a estratti di liquori. L’opposizione era stata proposta da Grupo de Bodegas Vinartis, SA, sulla base del marchio UE anteriore PATA NEGRA, registrato per "alcoholic beverages (except beers)" in classe 33, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la Commissione di ricorso aveva riformato in parte la decisione, ravvisando un rischio di confusione per quasi tutti i prodotti contestati, con esclusione degli "extracts of spiritous liquors".

Oggetto del ricorso e delimitazione della controversia

Il Tribunale ha chiarito che il ricorso poteva riguardare solo la parte della decisione che aveva accolto l’opposizione. La domanda di annullamento è stata quindi interpretata come diretta soltanto contro la conferma del diniego di registrazione per:

  • wine;
  • pre-mixed alcoholic beverages;
  • alcoholic beverages containing fruit;
  • distilled beverages;
  • spirits [beverages];
  • alcoholic beverages (except beers);
  • alcoholic energy drinks.

Irricevibilità di prove nuove

EUIPO aveva eccepito l’irricevibilità degli allegati A.1 e A.2 depositati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo ha ricordato che il controllo giurisdizionale si esercita sulla legittimità della decisione della Commissione di ricorso alla luce del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi a quest’ultima, in forza dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001 e dell’articolo 95 dello stesso regolamento.

Poiché i nuovi documenti alteravano la base fattuale del giudizio e non erano stati prodotti nel procedimento amministrativo, il Tribunale li ha dichiarati irricevibili ai sensi anche dell’articolo 188 del regolamento di procedura.

Quadro giuridico applicato

Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001:

  • il rischio di confusione comprende il rischio di associazione;
  • la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’impressione prodotta sui consumatori rilevanti;
  • rileva l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
  • quando il marchio anteriore è un marchio UE, è sufficiente che il rischio di confusione esista in una parte non trascurabile del territorio dell’Unione.

Esame della definizione del pubblico rilevante

La ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse erroneamente escluso il pubblico francofono, ispanofono e lusofono, e che avesse dovuto tenere conto anche del marchio nazionale spagnolo evocato nel procedimento amministrativo. Il Tribunale ha respinto tali argomenti osservando che, per i prodotti in questione, la Commissione di ricorso aveva correttamente fondato la decisione sul solo marchio UE anteriore PATA NEGRA, rendendo non necessaria l’analisi del marchio nazionale.

Quanto alla comprensione linguistica, il Tribunale ha ricordato che la conoscenza di una lingua straniera non può essere presunta per il pubblico generale dell’Unione, salvo casi eccezionali provati. La ricorrente non aveva dimostrato che il significato di "pata negra" fosse compreso dal pubblico dell’Unione nel suo complesso. Ne consegue che la Commissione di ricorso poteva legittimamente prendere in considerazione la parte del pubblico che non capiva francese, spagnolo o portoghese.

Il Tribunale ha aggiunto che non è necessario che il rischio di confusione sussista in tutti gli Stati membri o in aree linguistiche rappresentative dell’intera Unione: è sufficiente che riguardi una parte non minima del pubblico rilevante.

Comparazione concettuale: impossibilità nel caso concreto

La ricorrente sosteneva che il marchio PATA NEGRA evocasse immediatamente un noto prosciutto iberico di qualità, creando una chiara differenza concettuale rispetto a PATAPOUF. Il Tribunale ha tuttavia osservato che una comparazione concettuale è possibile solo quando almeno uno dei segni possiede un significato chiaro e specifico percepibile immediatamente da una parte sostanziale del pubblico.

Nel caso concreto, la Commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che, per la parte del pubblico considerata, i due segni non avevano alcun significato complessivo. La tesi secondo cui "pata negra" sarebbe noto a una parte ampia del pubblico dell’Unione non era provata; gli elementi prodotti dalla ricorrente erano in ogni caso irricevibili e, anche a volerli considerare, si limitavano a pochi siti Internet relativi alla vendita di prosciutto in alcuni Stati membri. Il Tribunale ha quindi escluso che esistesse una differenza concettuale idonea a neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche.

Somiglianza visiva e fonetica dei segni

Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale ha confermato l’analisi della Commissione di ricorso. I segni condividono la sequenza iniziale "pata", che costituisce le prime quattro lettere di PATAPOUF e il primo elemento di PATA NEGRA; differiscono invece nelle rispettive terminazioni "pouf" e "negra".

Considerati anche la lunghezza simile dei due segni e la coincidenza delle prime sillabe, la Commissione di ricorso poteva concludere ragionevolmente per una somiglianza visiva e fonetica di grado medio. Le differenze finali non erano sufficienti a escludere tale conclusione.

Distintività del marchio anteriore e rischio di confusione

La ricorrente non contestava la constatazione secondo cui i prodotti erano identici, il pubblico di riferimento era il grande pubblico con livello di attenzione medio e il marchio anteriore possedeva un carattere distintivo normale.

Muovendo da tali premesse, e in assenza di un’efficace contestazione delle valutazioni sulla somiglianza dei segni e sull’impossibilità della comparazione concettuale, il Tribunale ha confermato che esisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 per i prodotti oggetto dell’annullamento parziale richiesto.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alle spese, ha applicato l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ma ha disposto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che non si è tenuta.

Principi utili per la pratica

La pronuncia ribadisce che, nelle opposizioni basate su un marchio UE anteriore:

  • è sufficiente il rischio di confusione in una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione;
  • non occorre una prova della confusione in tutti gli Stati membri o in tutte le lingue dell’Unione;
  • se i segni non hanno un significato complessivo per il pubblico rilevante, la comparazione concettuale non può essere effettuata;
  • la produzione di nuove prove dinanzi al Tribunale è in linea di principio preclusa se altera il perimetro del giudizio rispetto al procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneprova e ammissibilità degli elementi di fattosettore bevande alcoliche

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