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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-422/23

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 marzo 2024. — Lara Comi contro Parlamento europeo. — Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Regolamento concernente le spese e le indennità dei deputati europei – Recupero di indennità versate a titolo del rimborso delle spese parlamentari – Assenza di imputabilità delle decisioni impugnate ad un gruppo politico e al suo segretario generale – Irricevibilità parziale. — Causa T-422/23

Giurisprudenza europea62023TO0422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato in via preliminare l’eccezione di irricevibilità proposta dal Gruppo PPE e dal suo segretario generale contro il ricorso della sig.ra Lara Comi. Ha ritenuto che la decisione di recupero e la nota di addebito fossero imputabili al Parlamento europeo, poiché adottate nell’esercizio di poteri delegati o subdelegati. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato irricevibile solo nella parte diretta contro il Gruppo PPE e il suo segretario generale, con riserva sulle spese del procedimento principale.

Ricorso di annullamento contro una decisione di recupero di indennità parlamentari: irricevibilità del ricorso nella parte diretta contro il gruppo politico PPE e il suo segretario generale, perché gli atti sono imputabili al Parlamento europeo.

La questione giuridica

Se il ricorso ex articolo 263 TFUE fosse ricevibile nella parte diretta contro il Gruppo PPE e il suo segretario generale, considerando che la decisione di recupero delle somme e la nota di addebito erano state adottate nell’ambito di poteri delegati o subdelegati dal Parlamento europeo e, quindi, se gli atti potessero essere imputati ai convenuti diversi dal Parlamento.

Principio di diritto

Gli atti adottati da un soggetto che agisce sulla base di poteri delegati o subdelegati dal Parlamento europeo sono imputabili, ai fini del ricorso di annullamento, all’istituzione delegante e non al gruppo politico o al suo segretario generale; di conseguenza, il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro tali soggetti quando essi non sono l’autore imputabile dell’atto impugnato. Nel caso di specie, sia la decisione di recupero sia la nota di addebito devono essere considerate atti del Parlamento europeo, con la conseguenza che il ricorso è respinto per irricevibilità limitatamente al Gruppo PPE e al suo segretario generale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articoli da 98 a 101 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regolamento relativo all’utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 400 (regolamento 400)
  • Articoli 1.1.1 e 1.4 del regolamento 400
  • Articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Ricorso di annullamento contro una decisione di recupero di indennità parlamentari

L’ordinanza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla sig.ra Lara Comi contro una decisione di recupero di somme connesse a spese parlamentari e contro la relativa nota di addebito. Il Tribunale, Terza Sezione, si pronuncia solo sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Gruppo PPE e dal suo segretario generale.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente, deputata al Parlamento europeo dal novembre 2022 e già deputata tra il 2009 e il 2019, aveva presentato richieste di rimborso relative alla voce di bilancio 400 del Parlamento per spese connesse a contratti con diversi prestatori di servizi, riferite a periodi compresi tra novembre 2014 e aprile 2019. I pagamenti erano stati eseguiti dai competenti organi del Gruppo PPE dopo controllo ex ante.

A seguito di sospetti di irregolarità, l’OLAF aveva avviato un’indagine il 15 aprile 2019 e aveva concluso, con relazione finale del 25 agosto 2020, che sussistevano irregolarità in alcune richieste presentate dalla ricorrente. Sulla base di tale relazione, il Segretario generale del Gruppo PPE aveva avviato la procedura di recupero ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e del regolamento 400, e aveva poi adottato la decisione del 5 giugno 2023, con cui disponeva il recupero di EUR 116 870. Successivamente il Direttore generale delle Finanze del Parlamento aveva emesso la nota di addebito del 3 luglio 2023.

Conclusioni delle parti

La ricorrente chiedeva, in sostanza, l’annullamento della decisione impugnata e della nota di addebito, contestando anche la legittimazione passiva e sostenendo che i destinatari del recupero avrebbero dovuto essere le società fornitrici. In via subordinata invocava anche la prescrizione di una parte delle somme. Il Gruppo PPE e il suo segretario generale chiedevano la declaratoria di irricevibilità del ricorso nei loro confronti.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
  • l’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, che consente di decidere sull’irricevibilità senza entrare nel merito;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sulle spese;
  • il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare l’articolo 98, paragrafo 5, e gli articoli da 98 a 101;
  • il regolamento 400 sulla gestione degli stanziamenti della voce di bilancio 400, in particolare gli articoli 1.1.1 e 1.4;
  • l’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, richiamato per analogia nel sistema di gestione decentralizzata indiretta.

Ragionamento del Tribunale sull’imputabilità degli atti

Il Tribunale ricorda che gli atti adottati in virtù di poteri delegati sono normalmente imputabili all’istituzione delegante, che è la parte che deve difendere in giudizio l’atto. Applicando tale principio al regolamento 400, osserva che il Parlamento affida ai gruppi politici la gestione degli stanziamenti secondo principi di gestione decentralizzata indiretta e che, ai sensi dell’articolo 1.4 del regolamento 400, i gruppi politici sono responsabili verso il Parlamento dell’utilizzo di tali fondi.

Da ciò il Tribunale desume che, sebbene la decisione impugnata sia stata formalmente adottata dal Segretario generale del Gruppo PPE, questi agiva sulla base di poteri delegati dal Parlamento. Pertanto la decisione deve essere considerata imputabile unicamente al Parlamento, e il ricorso avrebbe dovuto essere diretto contro tale istituzione.

Per la nota di addebito, il Tribunale rileva che essa è stata adottata dal Direttore generale delle Finanze del Parlamento in virtù di poteri subdelegati dal Segretario generale del Gruppo PPE, che a sua volta agiva per delega del Parlamento. Anche questa nota, quindi, non può essere imputata al Gruppo PPE o al suo segretario generale.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità e respinge il ricorso nella misura in cui è diretto contro il Gruppo PPE e contro il suo segretario generale. La ricorrente è condannata a sopportare le spese relative al procedimento sull’eccezione di irricevibilità, mentre la decisione sulle altre spese è riservata.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, quando un atto è adottato nell’esercizio di poteri delegati o subdelegati dal Parlamento europeo, l’atto è imputabile all’istituzione delegante e non al soggetto formalmente investito della competenza interna; ne deriva che un ricorso di annullamento diretto contro il gruppo politico o il suo segretario generale è irricevibile se questi non sono l’autore imputabile dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale dell’unionericorso di annullamentoresponsabilità finanziaria e recupero di sommegestione degli stanziamenti del parlamento europeoorganizzazione e funzionamento dei gruppi politici

Testo integrale

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