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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-245/23

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 20 March 2024. — Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark BF energy – Earlier national word mark BS Energy – Earlier EU trade mark and national figurative marks BS ENERGY – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-245/23

Giurisprudenza europea62023TJ0245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto BF energy e i marchi anteriori BS Energy. Pur correggendo in parte la valutazione sulla somiglianza fonetica e concettuale, ha ritenuto che tali similitudini fossero neutralizzate dalle differenze visive e dalla debole capacità distintiva dell'elemento comune "energy". Ne è derivata la conferma del rigetto dell'opposizione e della registrazione del marchio contestato.

Marchio UE: opposizione respinta per assenza di rischio di confusione tra BF energy e i marchi anteriori BS Energy

La questione giuridica

Se, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto BF energy e i marchi anteriori BS Energy, tenuto conto del livello di attenzione del pubblico, del grado di somiglianza tra i segni e dell'identità o somiglianza dei prodotti e servizi.

Principio di diritto

In materia di opposizione al marchio UE, anche quando i prodotti e servizi siano considerati identici, il rischio di confusione può essere escluso se i segni presentano differenze complessivamente prevalenti nell'impressione globale, specie quando gli elementi comuni hanno carattere descrittivo e scarso rilievo distintivo. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che la componente comune "energy" è descrittiva e poco incisiva, che gli elementi distintivi brevi "bs" e "bf" e gli elementi figurativi del segno richiesto prevalgono nell'impressione complessiva, e che pertanto non sussiste rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE: opposizione respinta per assenza di rischio di confusione tra BF energy e i marchi anteriori BS Energy

Il Tribunale dell'Unione europea, Seconda Sezione, ha deciso su un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. La controversia riguardava il segno richiesto BF energy e i marchi anteriori BS Energy, tutti relativi a servizi nel settore dell'energia.

Fatti e procedimento amministrativo

B.F. Energy Srl aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo UE per prodotti e servizi in più classi di Nizza, tra cui energia, impianti, installazione e servizi connessi. Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG aveva proposto opposizione fondandola su un marchio verbale tedesco BS Energy, su un marchio figurativo UE BS ENERGY e su un marchio figurativo tedesco BS ENERGY, invocando l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

L'Opposizione era stata respinta dalla Divisione di opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto ritenendo insussistente il rischio di confusione.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato su tre profili:

  • il grado di attenzione del pubblico rilevante, ritenuto troppo elevato;
  • la valutazione della somiglianza tra i segni, ritenuta eccessivamente bassa;
  • la conclusione finale sull'assenza di rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale ha richiamato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui un marchio non può essere registrato se, per l'identità o somiglianza con un marchio anteriore e per l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio protetto. Ha inoltre ricordato che il rischio di confusione comprende il rischio di associazione e va valutato globalmente, tenendo conto dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi.

Valutazione del pubblico rilevante

Il Tribunale ha condiviso l'impostazione secondo cui il pubblico interessato comprende sia operatori professionali sia consumatori finali, e che in entrambi i casi il livello di attenzione è alto. Ha ritenuto plausibile che servizi e beni collegati alla produzione, fornitura o uso di energia richiedano analisi tecniche approfondite, possano comportare costi significativi e presentare profili di sicurezza, con conseguente elevato grado di attenzione del pubblico.

Comparazione dei prodotti e servizi

La commissione di ricorso aveva considerato, ai fini dell'esame, che i prodotti e servizi del marchio richiesto fossero identici a quelli coperti dai marchi anteriori, soluzione favorevole all'opponente. Il Tribunale ha preso atto che tale valutazione non era stata contestata e l'ha confermata ai fini del controllo di legittimità.

Distintività e elementi dominanti dei segni

Il punto centrale della pronuncia riguarda la struttura dei segni. Il Tribunale ha confermato che:

  • gli elementi "bs" e "bf" sono privi di significato e quindi distintivi;
  • l'elemento comune "energy" è descrittivo per servizi e beni del settore energetico e possiede, al più, una distintività debole o molto debole;
  • nel marchio richiesto, anche l'elemento figurativo delle fiamme è evocativo dell'energia e non distintivo, ma è visivamente importante per dimensione e posizione;
  • nei marchi anteriori, la stilizzazione è semplice e l'elemento "bs" prevale rispetto a "energy".

Ne consegue che i consumatori tenderanno a focalizzarsi sulle componenti distintive brevi "bs" e "bf", mentre attribuiranno scarsa importanza a "energy".

Somiglianza visiva

Sotto il profilo visivo, il Tribunale ha ritenuto corretto considerare che le differenze tra "bs" e "bf" siano ben percepibili, soprattutto perché si tratta di elementi molto brevi. Ha inoltre sottolineato che il marchio richiesto presenta elementi aggiuntivi rilevanti, in particolare le fiamme e la diversa disposizione grafica, che lo distinguono nettamente dai marchi anteriori. La somiglianza visiva è stata quindi confermata come bassa.

Somiglianza fonetica

Su questo punto il Tribunale ha in parte corretto la commissione di ricorso: ha ritenuto che, anche prescindendo dalla pronuncia di "energy", i segni condividano la prima sillaba e divergano solo nella seconda, per cui la somiglianza fonetica è almeno media, non bassa. Tuttavia, tale correzione non è stata sufficiente a mutare l'esito finale.

Somiglianza concettuale

Anche sul piano concettuale il Tribunale ha ritenuto che la componente comune "energy" e le fiamme del marchio richiesto evochino entrambe l'idea di energia, per cui la somiglianza concettuale è almeno media. Però ha precisato che questa somiglianza ha un peso limitato, poiché si fonda su un elemento descrittivo.

Valutazione globale e decisione finale

Pur riconoscendo che la commissione di ricorso aveva sottovalutato la somiglianza fonetica e concettuale, il Tribunale ha concluso che l'esito non cambia. Le differenze visive e la centralità degli elementi distintivi brevi, unite all'elevato livello di attenzione del pubblico, bastano a escludere il rischio di confusione anche a fronte di servizi identici. Il principio di interdipendenza non impone infatti una conclusione automatica di confondibilità quando i prodotti sono identici.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, confermando il rigetto dell'opposizione e quindi la possibilità di registrare il marchio richiesto. Ha inoltre disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna del ricorrente solo nell'ipotesi di udienza orale, che non si è tenuta.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la mera identità dei servizi non basta a fondare il rischio di confusione se gli elementi distintivi dei segni sono brevi e nettamente diversi e se la componente comune è descrittiva e scarsamente distintiva. La valutazione deve restare globale e concreta, e può condurre al rigetto dell'opposizione anche quando esista una certa somiglianza fonetica e concettuale.

Come è indicizzato

Materiemarchi UEopposizione alla registrazionerischio di confusionediritto dei segni distintiviproprietà intellettuale

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