Cassazione Penale, Sentenza n. 32481/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per il reato ex art. 256 comma 1 lett. A) D.Lgs. 152/06 sostenendo carenza e contraddittorieta' della motivazione: il tribunale avrebbe attribuito la responsabilita' basandosi principalmente sulla riconducibilita' dei rifiuti alla Stamperia Toscana (di cui la ricorrente era titolare) e sull'assenza di registro di carico/scarico e di convenzione per lo smaltimento, senza spiegare perche' tali assenti elementi fossero sintomatici di responsabilita'. Si deduceva la mancata considerazione di ipotesi alternative (abbandono da parte di terzi nella filiera), l'omessa valutazione critica di dichiarazioni testimoniali rilevanti (in particolare della teste che visiono' i rifiuti e della teste Fabiana Pacini), nonche' errori nell'attribuire obblighi di tenuta di registri e convenzioni non pertinenti al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato un vizio motivazionale significativo perché il giudice di merito, pur avendo ritenuto rilevante l'assenza del registro di carico e scarico e di una convenzione, non ha illustrato le ragioni giuridiche e fattuali per collegare tale assenza alla responsabilita' penale dell'imputata, né ha risposto alle specifiche censure difensive. Per tali ragioni la sentenza impugnata e' stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Prato in diversa persona fisica.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), art. 256 comma 1 lett. A)
non presente nel testo integrale qui fornito
norma sanzionatoria relativa all'abbandono di rifiuti; applicata per contestare la responsabilita' per rifiuti abbandonati riconducibili alla Stamperia Toscana
Principi giurisprudenziali sulla motivazione (Sez. 11 n. 4787/1993 Di Giorgio; Sez. 4 n. 43480/2014; Sez. U. n. 25932/2008 Ivanov; Sez. 1 n. 3262/1995 Di Martino)
citazioni di massima richiamate nella sentenza
la motivazione della sentenza deve essere sufficientemente completa, logica e rispondere alle censure pertinenti delle parti; il giudice deve esplicitare l'iter argomentativo con cui giunge alla decisione e confrontarsi con le prove e le alternative dedotte dalla difesa
Massime di principio
- La mera riconducibilita' di oggetti o diciture sui rifiuti a una societa' non basta, da sola, a fondare la responsabilita' penale: occorre un collegamento probatorio concreto e motivato tra la condotta dell'imputato e l'abbandono.
- L'assenza di adempimenti amministrativi (es. registro di carico e scarico, convenzioni) puo' avere rilievo indiziario solo se il giudice spiega perche' tali adempimenti erano obbligatori e come la loro mancata tenuta renda piu' probabile la fattispecie colpevole; in mancanza, la valutazione e' viziata.
- Il giudice deve esaminare e rispondere alle alternative prospettate dalla difesa (es. abbandono da parte di terzi nella filiera di gestione dei rifiuti) e valutare criticamente tutte le dichiarazioni testimoniali rilevanti; l'omissione di tale confronto puo' determinare annullamento per carenza di motivazione.
- In processi ambientali la prova della responsabilita' richiede collegamenti logici e documentati tra rifiuto rinvenuto, modalita' di produzione e gestione, e soggetto imputato; indizi isolati o non spiegati non reggono la condanna.
- Se la motivazione e' apparentemente insufficiente su un punto ritenuto centrale per la decisione, la Cassazione puo' annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio, anche in diversa composizione.
Testo integrale
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