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Sentenza

Sentenza n. 780/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 595/2024, limitatamente al pagamento della somma dovuta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 595/2024, che riconosceva in suo favore un credito nei confronti dell’Amministrazione. Nelle more del giudizio, e prima della camera di consiglio, l’Amministrazione ha corrisposto alla ricorrente la somma dovuta. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché il pagamento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valutando che l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto in pendenza del giudizio. Il Ministero è stato pertanto condannato a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite, pari a 400 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario; l’altra metà è stata dichiarata non ripetibile, in ragione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nell’ambito della definizione del giudizio, concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito del soddisfacimento della pretesa.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del processo, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale riconosciuta dal giudicato.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese, in tutto o in parte, a carico dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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