Cassazione Penale, Sentenza n. 28726/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida (22/03/2024) del provvedimento del Questore di Crotone (11/03/2024) che aveva imposto a Giuseppe Mento il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive per anni sei e l'obbligo di comparizione presso la Questura di Messina per anni cinque. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del diritto di difesa per omissione di motivazione e mancato esame della memoria difensiva depositata via PEC il 22/03/2024 entro il termine delle 48 ore; 2) difetto di motivazione e insufficiente fumus di attribuibilità delle condotte contestate (la difesa sosteneva che la bottiglia di vetro non era stata occultata né usata in modo offensivo, che il ricorrente non era in atteggiamento ostile e che non vi era prova della presenza dei tifosi del Crotone in quella via), nonché incongruità della durata della misura e mancata valutazione dei requisiti di necessità e urgenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la notifica al ricorrente è avvenuta il 21/03/2024 ore 8:30, la richiesta di convalida del P.M. è pervenuta al G.I.P. il 22/03/2024 e la memoria difensiva è stata inviata via PEC il 22/03/2024 ore 20:53; la convalida, pur datata 22/03/2024, è stata depositata in cancelleria il 23/03/2024 ore 10:20, nei termini delle quarantotto ore previsti, e quindi non ha pregiudicato il diritto di difesa. Quanto al merito, dalla motivazione del G.I.P. è desumibile l'esame delle immagini di videosorveglianza e la riconducibilità della condotta al ricorrente (identificazione tramite confronti con immagini d'ingresso allo stadio), la gravità indiziaria e la pericolosità concreta; la misura e la durata sono risultate congrue alla luce della recidiva (precedenti DASPO nel 2001 e 2006) e della normativa che prevede limiti minimi per i recidivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
comma 1, comma 2-bis, comma 3, comma 5
Distinzione tra la misura interdittiva del divieto di accesso (competenza del Questore) e la convalida giudiziale soltanto dell'obbligo di presentazione (tutela della libertà personale). Termine minimo di quarantotto ore considerato rilevante sia per la richiesta di convalida del P.M. sia, per ragioni di parità, per il deposito delle memorie difensive; per i recidivi la durata del nuovo divieto e dell'obbligo di comparizione non può essere inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Citata dalla difesa in ordine alla qualificazione della bottiglia come oggetto offensivo/arma impropria; la Corte registra l'argomentazione ma valuta l'attribuibilità e la pericolosità in base alle immagini e al contesto, non ritenendo decisiva l'eccezione posta dalla difesa.
Codice di procedura penale, art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la previsione del versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, ove non emergano profili esimenti o di esclusione della colpa.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida ex art. 6 L. 401/1989 il destinatario può depositare memorie difensive: il termine pratico è almeno pari alle 48 ore previste per la richiesta di convalida da parte del P.M.; una convalida formalmente antecedente che impedisca l'effettivo esercizio del diritto di difesa può compromettere la validità del provvedimento.
- La data di deposito in cancelleria e la prova temporale dell'invio (es. PEC con timestamp) sono elementi decisivi per valutare se il diritto di difesa sia stato rispettato.
- Il giudice assolve l'obbligo di motivazione anche con un'espressione formale di 'aver preso atto' della memoria se, dal complessivo tenore dell'ordinanza, è desumibile l'effettivo esame e l'implicita esclusione della fondatezza delle deduzioni difensive.
- Per contestare la necessità/urgenza della misura il destinatario deve, se possibile, allegare e provare che la misura è stata eseguita concretamente prima dell'intervento del magistrato; altrimenti la sussistenza dell'urgenza può essere desunta dalla gravità degli elementi probatori.
- La valutazione della pericolosità e della congruità della durata tiene conto anche della recidiva: per i soggetti già destinatari di DASPO la legge prevede limiti minimi e motivazioni speciali per l'aggravamento della misura.
- Contestazioni sull'elemento materiale (es. natura offensiva di un oggetto) richiedono valutazione concreta del contesto probatorio (video, presenza di altri soggetti, comportamento) e non si decidono solo su formulari argomentativi astratti.
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