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Sentenza

Sentenza n. 1707/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 601 del 2025.

Giustizia amministrativa202600600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 601 del 2025, relativa al diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 601 del 2025, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero dell’istruzione e del merito in forma esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’avvio delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando dalla documentazione prodotta che la sentenza posta in esecuzione era irrevocabile, era stata notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, in considerazione del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla notifica della sentenza irrevocabile in forma esecutiva, consente la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore disciplina modificativa del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e l’amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un titolo giudiziale irrevocabile, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e prevedere contestualmente l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ulteriore ipotesi di mancata esecuzione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione competente, con facoltà di delega, e può essere incaricato di provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte interessata entro un termine fissato dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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