Cassazione Civile, Ordinanza n. 19256/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di una de cuius deceduta nel 2004. Un soggetto assumeva di essere erede in forza di un testamento olografo anteriore e domandava l'accertamento della propria qualità ereditaria, la declaratoria di inesistenza o invalidità di un successivo testamento pubblico con cui era stata istituita erede universale un'altra persona, e la conseguente condanna degli eredi di quest'ultima alla restituzione dei beni provenienti dall'asse ereditario. I convenuti si opponevano e, a loro volta, chiamavano in causa il collaboratore domestico della de cuius per la restituzione di beni mobili e documenti asseritamente appartenenti all'asse o, in subordine, per manleva. In primo grado la querela di falso proposta contro il testamento pubblico era stata dichiarata inammissibile; in appello la Corte territoriale ha invece ritenuto la querela astrattamente proponibile ma non sorretta da prova sufficiente. Il ricorrente per cassazione denuncia: 1) falsa applicazione delle norme sulla querela di falso e sull'assunzione della prova testimoniale, sostenendo che il teste indicato nell'atto introduttivo era stato comunque individuato e che la sua mancata reiterazione nelle conclusioni d'appello non equivaleva a rinuncia; 2) falsa applicazione delle stesse norme per avere la Corte d'appello valutato nel merito la sufficienza della prova, mentre in sede di ammissibilità della querela rileva solo l'esistenza e la rilevanza giuridica della deduzione di falsità; 3) omesso esame e omessa pronuncia sulla questione della sottoscrizione del testamento pubblico, che sarebbe stata apposta con mano sorretta, con richiesta anche di consulenza grafologica.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa sezione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, l'indicazione del teste può essere desunta dal complesso degli atti e del contesto processuale, e che il giudice non deve anticipare un giudizio di fondatezza probatoria, dovendo limitarsi a verificare l'esistenza e la rilevanza giuridica della deduzione di falsità.
Norme richiamate
art. 221, comma 2, c.p.c.
La norma sulla querela di falso va letta nel senso che, nella fase di ammissibilità, è sufficiente la deduzione degli elementi e delle prove della falsità; non occorre che tali elementi siano già dimostrati nel merito.
art. 244 c.p.c.
Richiamato in relazione all'indicazione del teste e alla prova testimoniale, non nel senso di esigere una formulazione rigidamente formale se il teste è desumibile dagli atti.
art. 189, comma 1, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla persistenza o meno della prova testimoniale, senza che la Corte di cassazione ne faccia una lettura autonoma decisiva.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il tema dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in sede di ammissibilità della querela, non si valuta la piena dimostrazione della falsità.
art. 603 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al testamento e alla sottoscrizione, motivo rimasto assorbito.
art. 606 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al testamento e alla sottoscrizione, motivo rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nella querela di falso, il requisito dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità prescinde dalla fondatezza effettiva di tali elementi: il controllo del giudice riguarda l'esistenza della deduzione e la sua rilevanza giuridica, non il suo compiuto riscontro probatorio.
- Ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, l'indicazione del teste non deve essere letta in modo atomistico, potendo essere ricavata dal complesso degli atti e dal contesto processuale quando risulti chiaro chi sia il soggetto chiamato a confermare i capitoli di prova.
- È errato rigettare o limitare la querela di falso sulla base di un apprezzamento anticipato della sufficienza della prova: la verifica di merito sull'attendibilità e sulla decisività degli elementi dedotti appartiene a una fase successiva rispetto al giudizio di ammissibilità.
- Quando il ricorso per cassazione censura la violazione dei criteri di ammissibilità della prova in tema di querela di falso, la Corte può cassare la decisione se il giudice di merito ha confuso il piano dell'ammissibilità con quello della fondatezza della falsità dedotta.
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