Cassazione Civile, Ordinanza n. 29543/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'associazione conduceva in locazione un immobile in Roma e aveva agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'obbligo di alienazione dell'immobile in suo favore, con scomputo dal prezzo di acquisto di una somma che assumeva di avere speso per lavori di ristrutturazione. In primo grado la domanda principale era stata rigettata e la riconvenzionale della controparte era stata accolta; in appello la decisione era stata riformata con rigetto sia delle domande principali sia di quelle riconvenzionali. Proposto ricorso per cassazione, la Corte aveva rigettato i primi due motivi relativi all'interpretazione dell'art. 18 della l.r. Lazio n. 29/2003 e all'art. 11 preleggi, ritenendo insussistente il diritto all'acquisto. Sul terzo motivo la Corte aveva affermato che non risultava proposta una domanda autonoma di rimborso delle spese di ristrutturazione, ma solo la richiesta di scomputo di tali somme dal prezzo di acquisto; venuto meno il diritto all'acquisto, la domanda accessoria non poteva essere esaminata. La parte soccombente ha quindi proposto revocazione ex artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto perché fin dal primo grado era stata chiaramente proposta una domanda di accertamento e rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso l'errore revocatorio perché la decisione oggetto di impugnazione non si fondava sulla falsa supposizione dell'inesistenza di una domanda, ma su una valutazione interpretativa del contenuto degli atti introduttivi: i punti richiamati dell'atto di citazione venivano letti come domanda di compensazione/scomputo sul prezzo di acquisto e non come autonoma domanda di rimborso. Poiché l'errore denunciato atteneva all'interpretazione della domanda e non a un errore di fatto percettivo, non ricorrevano i presupposti dell'art. 391-bis c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18, commi 1, 2 e 3, lett. c) e/o d), L.R. Lazio n. 29/2003
Invocato dalla ricorrente per sostenere un preteso diritto all'acquisto dell'immobile; la Corte di cassazione ha però già ritenuto infondati i motivi che ne chiedevano l'applicazione nel caso concreto.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato insieme alla norma regionale per sostenere la tesi interpretativa della ricorrente; i motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente la revocazione per errore di fatto, ma non quando la censura investe l'interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo per un errore di fatto revocatorio, non per errori di giudizio o di interpretazione degli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto processuale risultante dagli atti, non una diversa lettura o interpretazione del contenuto di domande, eccezioni o documenti.
- Non è configurabile errore di fatto quando la Corte di cassazione abbia desunto dagli atti che una pretesa fosse formulata come domanda accessoria o subordinata e non come autonoma domanda principale; in tal caso la censura investe il giudizio interpretativo, non il fatto.
- La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione un precedente giudizio di legittimità fondato sulla lettura degli atti processuali, se la contestazione mira soltanto a sostituire una diversa interpretazione della domanda originaria.
- Quando il diritto principale su cui si fonda una domanda accessoria viene meno, la domanda accessoria resta priva di autonoma delibabilità se era strutturalmente dipendente dal primo.
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