Sentenza n. 855/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22, condannando il Ministero a metterla a disposizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che Sogei s.p.a. aveva accreditato, il 13 febbraio 2026, l’importo dovuto nel borsellino elettronico del ricorrente. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione ha dato tardivamente esecuzione alla sentenza ottemperanda mediante l’accredito dell’importo dovuto. Il tardivo adempimento è stato ritenuto confermativo dell’originaria fondatezza della pretesa, sicché il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Le spese sono state liquidate in 400 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione è stata contenuta anche considerando il comportamento collaborativo del Ministero e la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dal medesimo difensore, che ha consentito modalità gestionali standardizzate e una riduzione dell’impegno professionale per ciascun procedimento.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una decisione passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una soddisfazione integrale della pretesa azionata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica del docente riconosciuto nella sentenza posta in esecuzione.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
La disposizione è stata richiamata analogicamente per giustificare la riduzione del compenso in ragione della serialità di ricorsi identici o analoghi patrocinati dal medesimo difensore e della conseguente standardizzazione dell’attività professionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento sopravvenuto dell’amministrazione alla decisione passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, pur determinando la cessazione della materia del contendere, conferma l’originaria fondatezza della pretesa e giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio seriale, il giudice può tenere conto della sostanziale identità delle posizioni processuali e delle questioni trattate, nonché della standardizzazione dell’attività professionale, riducendo proporzionalmente il compenso per il singolo ricorso.
- Il comportamento collaborativo dell’amministrazione che provveda, seppure tardivamente, all’adempimento può incidere sulla quantificazione delle spese, senza escludere la sua condanna quando l’adempimento sia intervenuto dopo la proposizione del giudizio.
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