Sentenza n. 861/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento del trattamento economico di trasferimento previsto dalla legge n. 86/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (milari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un'azione di accertamento volta a ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento economico di trasferimento previsto dalla legge n. 86/2001. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riconosciuto integralmente la pretesa, determinando il venir meno della posizione di contrasto e dell'interesse alla prosecuzione del processo. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa dei ricorrenti fosse stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio e che fosse pertanto venuto meno l'interesse a una decisione di merito, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., richiamando anche l'art. 100 c.p.c. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso e della celerità dell'intervento dell'Amministrazione in autotutela. È stato disposto il rimborso del contributo unificato in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c.
Norme richiamate
legge n. 86/2001
Prevede il trattamento economico di trasferimento richiesto dai ricorrenti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 100 c.p.c.
È richiamato quale fondamento del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente il pagamento delle somme liquidate direttamente al difensore che si sia dichiarato antistatario; nel caso concreto è stato richiamato per il rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, facendo venir meno l'interesse alla decisione di merito.
- Quando l'amministrazione riconosce la pretesa del ricorrente in autotutela durante il giudizio, la regolazione delle spese può tener conto sia dell'incertezza normativa e giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso sia della tempestività dell'intervento amministrativo.
- Anche in caso di compensazione delle spese, il giudice può disporre il rimborso del contributo unificato in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
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