Cassazione Civile, Ordinanza n. 29235/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'ordinanza n. 14095/2023 fosse corretta nel dispositivo, aggiungendo dopo le parole "come per legge" la formula "con distrazione delle spese in favore dell'avvocato Raffaele Carrozza, dichiaratosi antistatario". Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione a cura della cancelleria e ha escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione, la parte vittoriosa nel giudizio originario aveva segnalato che il dispositivo della decisione aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e condannato quest'ultima alle spese, ma senza pronunciarsi sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. L'istanza chiedeva quindi la correzione dell'ordinanza per inserire nel dispositivo la distrazione delle spese in favore del difensore. La Corte ha verificato che la richiesta di distrazione era stata effettivamente formulata nelle conclusioni della memoria ex art. 380-bis c.p.c. e che l'omissione nel dispositivo integrava errore materiale. La decisione richiama il principio secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione, il rimedio è la correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c., non essendo la richiesta di distrazione una domanda autonoma.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La domanda di distrazione delle spese del difensore antistatario può essere proposta nel giudizio; la sua omissione nel dispositivo può essere emendata mediante correzione dell'errore materiale.
art. 287 c.p.c.
Costituisce il rimedio esperibile per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando essa integri un errore materiale.
art. 288 c.p.c.
Si applica al procedimento di correzione dell'errore materiale anche per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
La richiesta di distrazione risultava formulata nelle conclusioni della memoria depositata nel procedimento camerale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese del difensore antistatario non dà luogo a un autonomo mezzo di impugnazione, ma è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La correzione materiale del dispositivo è il rimedio preferibile quando il giudice abbia omesso di riportare in sentenza o ordinanza una statuizione già richiesta e processualmente rilevante, purché la volontà decisoria sia desumibile dagli atti.
- La richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore può ritenersi validamente formulata anche senza un'esplicita dichiarazione di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, essendo tale contenuto implicito nella domanda di distrazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle decisioni della Corte di cassazione e consente di evitare l'uso di rimedi impugnatori non necessari, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
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