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Sentenza

Sentenza del 28/02/2018 n. 451 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Tarsu - immobile inutilizzabile - condizioni oggettive - esenzione - ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di esenzione non è stata accolta, poiché la semplice inutilizzazione dell’immobile o la sua generica destinazione a magazzino, deposito o ricovero non dimostra l’oggettiva e permanente impossibilità di produrre rifiuti. L’esenzione è ammissibile solo quando siano provate condizioni strutturali o funzionali che rendano concretamente inutilizzabile il locale per tutto il periodo d’imposta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’immobile fosse inutilizzabile e, pertanto, non idoneo a produrre rifiuti. Invocava l’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, secondo cui non sono soggetti alla TARSU i locali che, per natura, destinazione stabile o obiettive condizioni, non possono produrre rifiuti nel corso dell’anno. La sentenza chiarisce che l’impossibilità deve dipendere da condizioni oggettive, permanenti e verificabili, non dalla mera scelta soggettiva di non utilizzare il locale o dal suo impiego contingente come magazzino, deposito o ricovero.

Norme richiamate

  • Art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993

    Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.

    La norma richiede che l’impossibilità di produrre rifiuti sia collegata a fattori oggettivi, permanenti e dimostrabili. Non è sufficiente il mancato utilizzo concreto del locale, né una destinazione generica a deposito, magazzino o ricovero.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esenzione TARSU per un immobile inutilizzato occorre provare una concreta e obiettiva impossibilità di utilizzo e di produzione di rifiuti, non la semplice volontà del proprietario di non utilizzarlo.
  • Le condizioni ostative devono essere permanenti o comunque riferite all’intero periodo d’imposta e devono riguardare la struttura, la destinazione stabile o lo stato oggettivo del locale.
  • La destinazione a magazzino, deposito o ricovero non comporta automaticamente l’esenzione, perché tali usi possono comunque generare rifiuti.
  • La prova dell’inutilizzabilità grava normalmente sul contribuente, che deve documentare le condizioni oggettive mediante elementi concreti, come inagibilità, mancanza di utenze non occasionale, interdizione all’accesso o altre limitazioni strutturali.
  • In assenza di prova specifica dell’impossibilità oggettiva di produrre rifiuti, la tassa resta dovuta anche se il locale è di fatto non utilizzato.

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