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Sentenza

Sentenza n. 1152/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento a) della Determinazione n. 748 del 18.9.2025, comunicata a mezzo posta elettronica certificata il successivo 19.9.2025, nella parte in cui il Direttore Generale dell'ARIA S.p.A., in accoglimento della proposta del Responsabile Unico del Progetto, ha aggiudicato il Lotto 8 del “Servizio di pulizia e sanificazione sanitaria per gli Enti del SSR con sede nel territorio delle Province di Monza e Brianza e ASST Valcamonica” della “gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria”, CIG B16671B3E3, in favore del costituendo RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. (mandataria) e la Issitalia A. Barbato S.r.l. (mandante) per un importo complessivo di € 18.689.300,71336; b) della nota prot. n. IA.2025.0078555 del 19.9.2025, trasmessa a mezzo pec in pari data, mediante la quale l'ARIA S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. n. 36/2023, l'avvenuta aggiudicazione del suindicato Lotto 8 della “gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria”, CIG B16671B3E3, in favore del costituendo RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. (mandataria) e la Issitalia A. Barbato S.r.l. (mandante); c) ove occorra, della nota prot. n. IA.2025.0077355 del 16.9.2025, nella parte in cui il Responsabile del Progetto, dopo aver riepilogato l'iter della gara, ha proposto di aggiudicare il Lotto 8 della gara in oggetto in favore del costituendo RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. (mandataria) e la Issitalia A. Barbato S.r.l. (mandante); d) ove occorra, di tutti i verbali di gara relativi al Lotto 8, con particolare ma non esaustivo riferimento: 1) ai verbali nn. 25 del 28.4.2025 e 26 del 19.5.2025, riferiti all'attività svolta dalla Commissione di gara in ordine alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti per il Lotto 8 del “Servizio di pulizia e sanificazione sanitaria per gli Enti del SSR con sede nel territorio delle Province di Monza e Brianza e ASST Valcamonica”, ivi compresa quella presentata dal costituendo RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. e la Issitalia A.Barbato S.r.l.; 2) al verbale n. 26 del 19.5.2025, mediante il quale la Commissione di gara, esaurita la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti per tutti i lotti di gara, ha redatto i prospetti riepilogativi dei punteggi assegnati dai Commissari in favore di ciascun concorrente per il Lotto 8; 3) al verbale n. 27 del 26.5.2025, mediante il quale la Commissione di gara, in seduta pubblica, ha dato lettura del punteggio tecnico assegnato a ciascun concorrente e ha disposto l'apertura della busta economica e, in seduta riservata, ha successivamente assegnato il punteggio alle offerte economiche, procedendo alla redazione della graduatoria del Lotto 8 e all'indicazione del relativo aggiudicatario, disponendo di procedere con la verifica di congruità dell'offerta, per ciascun lotto, nei confronti degli operatori economici risultati primi in graduatoria; 4) ai verbali nn. 28 del 27.6.2025, 29 del 24.7.2025 e 30 dell'1.8.2025, aventi a oggetto la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici potenziali aggiudicatari; 5) al verbale n. 32 del 4.9.2025, avente a oggetto il giudizio di congruità espresso dal RUP, con il supporto della Commissione, sull'offerta presentata dal costituendo RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. e la Issitalia A. Barbato S.r.l.per il Lotto 8; e) ove occorra, delle note mediante la quali il RTI tra la Meranese ServiziS.p.A. e la Issitalia A. Barbato S.r.l., nel riscontrare apposite richieste formalizzate dall'ARIA S.p.A., ha fornito le spiegazioni (e le successive integrazioni) della propria offerta per il Lotto n. 8, nella misura in cui siano state recepite per relationem nella valutazione di congruità dell'offerta e nel conseguente provvedimento di aggiudicazione al RTI tra la Meranese Servizi S.p.A. e la Issitalia A. Barbato S.r.l.; nonché per la condanna di Aria S.p.a. al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente informa specifica mediante annullamento degli atti impugnati ed aggiudicazione dell'appalto con subentro ex art. 122 c.p.a. nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l'illegittimo aggiudicatario; - con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con l'illegittima aggiudicataria e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà delle odierne ricorrenti.

Giustizia amministrativa202504090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 8 della gara per il servizio di pulizia e sanificazione sanitaria in favore del RTI primo classificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il RTI ricorrente, secondo classificato con uno scarto di 0,18 punti, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 8 disposta in favore del RTI Meranese, deducendo l’insostenibilità dell’offerta economica e l’illegittimità del giudizio di congruità. Con un unico motivo articolato in più censure ha lamentato: violazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e del paragrafo 24 del disciplinare; violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio; violazione degli artt. 22 e 23 del d.l. 60/2024, degli artt. 2120 c.c., 4 del d.lgs. 216/2023 e 10 del d.lgs. 252/2005. In particolare, ha contestato il ricalcolo del costo della manodopera effettuato in sede di verifica dell’anomalia, l’errata indicazione del costo orario per il livello 2, l’utilizzo degli sgravi contributivi per giovani e donne per l’intero quadriennio dell’appalto, senza considerare il limite massimo di ventiquattro mesi, l’asserita erroneità del calcolo dei costi di assenteismo, l’utilizzo di un divisore errato per il TFR e l’omessa considerazione del minimale contributivo ai fini del calcolo dei contributi INPS. Ha quantificato gli extracosti derivanti dagli errori in almeno € 1.621.845,00, sostenendo che essi avrebbero integralmente assorbito l’utile dichiarato dall’aggiudicatario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, poiché il ricalcolo del costo del lavoro non aveva modificato l’importo dell’offerta economica, rimasto pari a € 18.039.006,48, ma aveva riformulato il costo netto della manodopera alla luce dei benefici fiscali e contributivi prospettati dall’aggiudicatario. Ha invece accolto le censure relative al calcolo del costo della manodopera e all’estensione degli sgravi contributivi. Dalla documentazione emergeva che per il livello 2 era stato indicato un costo orario di € 14,875 anziché € 15,65, con un extracosto di € 583.200,87. Inoltre, gli sgravi del 100% dei contributi per le assunzioni di giovani e donne potevano operare per un periodo massimo di ventiquattro mesi e non per l’intera durata quadriennale dell’appalto; ciò determinava ulteriori costi per € 419.601,80. Sommando tali importi, il costo della manodopera raggiungeva € 16.919.223,20, pari al 93,79% dell’offerta, con conseguente perdita dopo l’aggiunta dei costi della sicurezza, dei costi generali e dei detergenti. Gli extracosti assorbivano comunque integralmente l’utile dichiarato, pari a € 142.738,43. È stata accolta anche la censura relativa al minimale contributivo: per il livello 2 i contributi INPS erano stati calcolati su un imponibile di € 16.401,12, inferiore al minimale contributivo correttamente determinato in € 17.888, con conseguente sottostima degli oneri contributivi. Il giudice ha invece respinto la censura sul calcolo dell’assenteismo, ritenendo plausibile il riferimento alle ore medie di malattia, infortunio, maternità e congedi il cui costo è ripartito tra impresa, INPS e INAIL. La censura sul divisore del TFR è stata assorbita perché non dirimente. Il TAR ha ritenuto illegittimo il giudizio di congruità e ha annullato l’aggiudicazione per palese insostenibilità economica dell’offerta. Non ha disposto direttamente l’aggiudicazione al RTI ricorrente, secondo classificato: in applicazione del disciplinare, la stazione appaltante deve prima verificare il possesso dei requisiti e la congruità della sua offerta, procedendo all’aggiudicazione solo in caso di esito positivo. Non è stata dichiarata l’inefficacia del contratto perché non risultava ancora stipulato. ARIA è stata condannata al pagamento di € 6.000,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell’anomalia deve accertare la complessiva sostenibilità economica dell’offerta e la sua affidabilità ai fini della corretta esecuzione dell’appalto.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    La presentazione di un’offerta con costi della manodopera inferiori rispetto ai valori di riferimento non comporta automaticamente l’esclusione, ma impone la verifica dell’anomalia e la dimostrazione della sostenibilità dell’offerta.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Il costo della manodopera indicato dall’operatore deve essere valutato nell’ambito del giudizio di congruità e può essere rimodulato solo se la riduzione è coerente con una più efficiente organizzazione aziendale e con il rispetto dei minimi salariali inderogabili.

  • art. 22 d.l. 60/2024, convertito in l. 95/2024

    Per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati.

    Il bonus giovani è fruibile per un periodo massimo di ventiquattro mesi e non può essere computato per l’intera durata quadriennale dell’appalto.

  • art. 23 d.l. 60/2024, convertito in l. 95/2024

    Per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati.

    Il bonus donne è fruibile per un periodo massimo di ventiquattro mesi e non può essere computato per l’intera durata quadriennale dell’appalto.

  • art. 4 d.lgs. 216/2023

    La maxi-deduzione del costo del lavoro richiede la prova dell’incremento occupazionale previsto dalla norma e della capienza reddituale necessaria per fruire dell’agevolazione; in assenza di tale prova il relativo risparmio non può giustificare la congruità dell’offerta.

  • art. 10 d.lgs. 252/2005

    Le misure compensative connesse al versamento del TFR alla previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS possono incidere sul costo del lavoro solo nei limiti della loro effettiva applicabilità.

  • art. 122 c.p.a.

    La dichiarazione di inefficacia del contratto presuppone che il contratto sia stato stipulato; in mancanza, non può essere disposta.

  • art. 26 del disciplinare di gara

    In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione (...) e aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche.

    L’annullamento dell’aggiudicazione al primo classificato non comporta l’automatica aggiudicazione al secondo, dovendo la stazione appaltante verificare nei suoi confronti il possesso dei requisiti e la congruità dell’offerta.

Massime di principio

  • Il giudizio di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e deve verificare l’attendibilità e la sostenibilità dell’offerta nel suo complesso, senza esaurirsi in un esame atomistico delle singole voci; tuttavia, errori oggettivi nel calcolo di componenti essenziali, tali da assorbire integralmente l’utile e determinare una perdita, rendono illegittimo il giudizio di congruità.
  • Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio tecnico-discrezionale di anomalia quando emergano errori matematici, travisamenti o macroscopiche incongruenze verificabili sulla base della documentazione di gara, senza sostituire proprie valutazioni discrezionali a quelle della stazione appaltante.
  • La rimodulazione del costo della manodopera in sede di verifica dell’anomalia non viola di per sé il principio di immodificabilità dell’offerta quando lascia invariato l’importo complessivo offerto e si limita a esplicitare costi netti e benefici fiscali o contributivi; essa è però ammissibile solo se fondata su dati corretti, benefici effettivamente spettanti e rispetto dei minimi inderogabili.
  • Gli sgravi contributivi subordinati ad assunzioni a tempo indeterminato e soggetti a una durata massima possono essere computati, ai fini della sostenibilità dell’offerta, soltanto per il periodo effettivamente coperto dal beneficio; non è legittimo estenderli all’intera durata dell’appalto quando la legge ne limita l’operatività a ventiquattro mesi.
  • Nel calcolo del costo del lavoro, i contributi previdenziali devono essere applicati a una base imponibile non inferiore al minimale contributivo previsto dalla legge; l’utilizzo di un imponibile inferiore determina una sottostima dei costi e può rendere inattendibile l’offerta.
  • L’annullamento dell’aggiudicazione del primo classificato non consente al giudice di disporre automaticamente l’aggiudicazione in favore del secondo classificato quando il disciplinare impone ulteriori verifiche: la stazione appaltante deve accertare il possesso dei requisiti e la congruità dell’offerta del concorrente successivo.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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