Sentenza n. 385/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 330/2025 pubblicata il 12/03/2025 del Tribunale di Locri -Sezione Civile - Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza civile n. 330/2025 del Tribunale di Locri, Sezione civile - Controversie di lavoro e previdenza sociale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Locri, notificata all’A.S.P. di Reggio Calabria in copia conforme ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. La sentenza è stata attestata come passata in giudicato. Poiché l’amministrazione non aveva inizialmente provveduto al pagamento delle somme dovute, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Nel corso del procedimento, l’A.S.P. ha effettuato il pagamento il 5 agosto 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto la definizione del giudizio e la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il credito oggetto del giudizio di ottemperanza era stato integralmente soddisfatto mediante bonifico ricevuto dal ricorrente il 5 agosto 2025. Il pagamento è intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio e pochi giorni dopo la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha compensato le spese di lite, senza applicare la soccombenza virtuale richiesta dal ricorrente, ponendo tuttavia a carico dell’A.S.P. il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disciplina dell’azione di ottemperanza al giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
La sentenza civile era stata notificata in copia conforme ai fini dell’esecuzione e il pagamento è stato effettuato dopo la scadenza del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è stato posto a carico dell’amministrazione intimata, nonostante la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa risultante dal giudicato nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l’interesse alla pronuncia esecutiva.
- La compensazione delle spese di lite è compatibile con la cessazione della materia del contendere; il giudice può tuttavia porre il contributo unificato a carico dell’amministrazione che ha dato causa all’instaurazione del giudizio mediante il tardivo adempimento del giudicato.
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