Sentenza n. 22/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit 1) der Abbruchverfügung vom 18.05.2023 Prot. Nr. 0030229, zugestellt am 24.05.2023; 2) der Ablehnung des Antrags auf Aufhebung im Selbstschutzwege (E-Mail vom 20.07.2023 vom Urbanistikamt Brixen); 3) und allfälliger anderer auch nicht bekannter und nicht genau bezeichneter verbundener, vorbereitender, nachfolgender und ausführender Verwaltungsakte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione e ripristino dello stato originario mediante riempimento con materiale terroso, nonché rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 89 della legge provinciale n. 9/2018, sostenendo che le opere contestate, comprese le opere di scavo, l’ampliamento interrato del garage e gli interventi prossimi al confine, fossero state realizzate conformemente alla concessione edilizia originaria e alla variante finale approvata nel 2017. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina edilizia, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà tra l’ordine di demolizione e i titoli edilizi non annullati, nonché indeterminatezza dell’oggetto dell’ordine e conseguente nullità. È stata inoltre contestata la comunicazione con cui l’ufficio urbanistica comunale aveva respinto l’istanza di autotutela, per incompetenza o indeterminatezza dell’organo, difetto di motivazione, omessa comunicazione di avvio, mancata indicazione dei motivi ostativi e carenza di istruttoria. Il Comune ha sostenuto che le opere fossero difformi dai titoli edilizi e non comprese nell’autorizzazione finale, richiamando anche le dichiarazioni contenute nella documentazione tecnica predisposta dal progettista nell’ambito di una domanda di sanatoria o ripristino.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l’ordine di demolizione è stato annullato. Il giudice ha rilevato che la documentazione disponibile era incompleta e che l’amministrazione aveva fondato il procedimento essenzialmente su una perizia di parte del vicino, caratterizzata da affermazioni generiche e non adeguatamente verificata. La perizia stessa confermava che le opere di sostegno erano state previste dalla concessione edilizia. Quanto alla variante finale, gli elaborati evidenziavano l’ampliamento interrato del garage e dichiaravano espressamente l’assenza di aumento della cubatura; non era quindi comprensibile per quale ragione tale intervento avrebbe determinato un aumento della cubatura urbanistica o della superficie coperta. L’amministrazione non aveva inoltre spiegato perché un’opera prevalentemente interrata fosse rilevante ai fini delle distanze dai confini. Il giudice ha escluso che le dichiarazioni del progettista potessero costituire confessione vincolante dei proprietari, poiché non risultava che il tecnico fosse stato autorizzato a renderle in loro nome e gli atti tecnici non erano stati sottoscritti dai ricorrenti. L’ordine risultava pertanto viziato da erronea applicazione dell’art. 89 della legge provinciale n. 9/2018, travisamento e insufficienza dell’istruttoria, contraddittorietà con titoli edilizi ancora validi e difetto di motivazione, oltre che indeterminato quanto alle opere da demolire e allo stato originario da ripristinare. Il giudice ha richiamato anche i limiti temporali dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, osservando che l’ordine di demolizione non poteva fungere da surrogato dell’autotutela tardiva sui titoli edilizi. Il Comune di Bressanone è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 89 l.p. 9/2018
La disposizione è applicabile alle opere realizzate in difformità dal titolo edilizio; non può fondare un ordine di demolizione relativo a opere che, sulla base della documentazione disponibile, risultano comprese nei titoli edilizi validi.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo è soggetto a un termine ragionevole e ai limiti temporali previsti dalla legge; l’ordine di demolizione non può essere utilizzato per eludere i limiti temporali dell’autotutela sui titoli edilizi.
art. 2731 c.c.
La confessione resa da un rappresentante vincola il rappresentato solo se il rappresentante aveva il potere di disporre del diritto cui si riferiscono i fatti ammessi e ha agito nei limiti e nelle forme del potere rappresentativo; le dichiarazioni del progettista non vincolano automaticamente il committente.
art. 97 Cost.
Il richiamo è effettuato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, collegati agli obblighi di istruttoria e motivazione dell’ordine di demolizione.
Massime di principio
- Un ordine di demolizione per difformità edilizia è illegittimo quando l’amministrazione non dimostri in modo puntuale quali opere siano difformi dal titolo edilizio e disponga la demolizione di interventi che risultino invece previsti o rappresentati negli elaborati approvati.
- Quando l’amministrazione contesta opere interrate o prossime al confine, deve indicare specificamente in che modo esse incidano sulla cubatura, sulla superficie coperta o sulle distanze legali; affermazioni generiche e non coordinate con gli elaborati progettuali non sono sufficienti.
- L’ordine di demolizione deve essere sorretto da un’istruttoria effettiva e da una motivazione coerente con i titoli edilizi rilasciati; la contraddizione con concessioni non annullate costituisce vizio dell’atto repressivo.
- L’ordine di demolizione deve individuare con precisione le opere da rimuovere e lo stato dei luoghi da ripristinare; l’indeterminatezza dell’oggetto rende illegittima la misura quando impedisce al destinatario di comprendere e adempiere l’ordine.
- Le dichiarazioni rese dal progettista o dal direttore dei lavori non costituiscono confessione vincolante del proprietario se non è provato che il tecnico fosse munito del relativo potere rappresentativo e avesse agito nei limiti di tale potere.
- L’ordine di demolizione non può essere utilizzato come strumento sostitutivo dell’annullamento d’ufficio tardivo di un titolo edilizio, soggetto ai limiti temporali e sostanziali dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
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