Cassazione Penale, Ordinanza n. 31354/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento). Dalla motivazione emerge che il ricorrente lamentava asseriti vizi di motivazione della sentenza impugnata, senza però specificarli in modo puntuale. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., l'impugnazione è consentita nei soli casi di violazione di legge tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che i dedotti vizi motivazionali non rientrano tra essi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata resa ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. e che, in base all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnabilità sia limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste, non comprendendo i vizi di motivazione dedotti dal ricorrente. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base normativa della sentenza impugnata, pronunciata in applicazione del patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La Corte afferma che limita l'impugnabilità della sentenza ex art. 444 c.p.p. alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate.
legge 23 giugno 2017 n. 103
Indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le conseguenze processuali derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. l'impugnazione in cassazione è ammessa nei soli casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili meri vizi di motivazione.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento prospetta solo censure di motivazione, senza incardinarle in una violazione di legge rientrante nell'ambito consentito, il ricorso è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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