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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37086/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 81, comma secondo, c.p., per aver il giudice dell'esecuzione valorizzato solo l'elemento spaziale escludendo la continuazione per altri reati nonostante la prossimità cronologica, l'omogeneità dell'oggetto del furto e l'identico modus operandi; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., per mancata o insufficiente illustrazione delle ragioni in base alle quali la continuazione è stata riconosciuta solo per alcuni reati e negata per altri, senza esaminare o rendere conto degli elementi posti a sostegno dall'istanza difensiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha negato l'applicazione della disciplina della continuazione ai reati diversi da quelli indicati ai nn. 10), 12), 16) e 18) del certificato del casellario, ritenendo la motivazione carente perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato né motivato specificamente perché gli indici (omogeneità del modus operandi, tipologia dei beni, contiguità spaziale e temporale, ecc.) ritenuti validi per alcuni furti non valessero per gli altri. La Corte ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, codice penale

    art. 81, comma secondo, c.p.

    L'articolo è stato interpretato nel senso che il riconoscimento della continuazione richiede un'apprezzamento complessivo e motivato di molteplici indici (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita); tale valutazione deve essere esplicitata anche in sede di esecuzione.

  • art. 606, lett. b), codice di procedura penale

    art. 606, lett. b), c.p.p.

    Richiamato come motivo di cassazione per presunta violazione di norme (nella specie, violazione dell'art. 81 c.p. per errata valutazione degli indici della continuazione).

  • art. 606, lett. e), codice di procedura penale

    art. 606, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per censurare la mancanza o insufficienza di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto sussistente tale vizio nella parte in cui il giudice non ha spiegato il percorso logico-giuridico del diniego.

  • Sez. U. n. 28659 del 18/5/2017 (Gargiulo) Rv. 270074 - 01

    Precedente richiamato per affermare il principio che l'apprezzamento della continuazione richiede un'accurata verifica degli indicatori fattuali, anche in sede di esecuzione, analogamente al processo di cognizione.

  • Corte costituzionale n. 183 del 2013

    Richiamata per disporre il rinvio ad un giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica, ove necessario per un nuovo esame del motivo.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva e motivata di più indici (contiguità spazio-temporale, omogeneità del bene giuridico, modalità di condotta, sistematicità, modus operandi); nessun indice è da considerare esclusivo.
  • In sede di esecuzione il giudice deve svolgere la stessa approfondita verifica degli indicatori usata nel giudizio di cognizione e deve motivare espressamente le ragioni per cui ritiene che tali indici non sussistano per taluni reati.
  • La mera transizione da un riconoscimento motivato della continuazione per alcuni reati a un diniego per altri, senza spiegazioni specifiche, è insufficiente e può determinare l'annullamento del provvedimento per carenza di motivazione.
  • La motivazione negativa non può essere implicita: il giudice deve enucleare e rendere esplicito l'iter logico-giuridico che porta al rifiuto della continuazione per taluni fatti.
  • Se la motivazione è assente o manifestamente carente, la Corte può annullare la decisione e disporre il rinvio a un diverso giudice dell'esecuzione per un nuovo esame.
  • Chi propone istanza di riconoscimento della continuazione deve indicare e documentare i vari indici (modus operandi, omogeneità degli oggetti colpiti, tempistica e area geografica) perché il giudice li valuti e li contempli nella motivazione.

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