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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13010/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/11/2023 che aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio ma aveva comunque mantenuto il sequestro di nove esemplari di avifauna. Il ricorrente denunciava: 1) errata applicazione degli artt. 240, comma 2, cod. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen.; 2) contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata restituzione dei beni. In particolare, il Tribunale avrebbe equivocato equiparando richiami vivi sprovvisti di anelli identificativi a richiami con anelli alterati e avrebbe applicato il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7 c.p.p. a fattispecie di natura contravvenzionale (art. 30 legge 157/1992), quindi al di fuori dell'ambito previsto dalla norma processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. riguarda solo le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. e non le confische previste da norme speciali salvo richiamo espresso a tale articolo o salvo che si tratti del prezzo del reato o di cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituisca reato. Nel caso concreto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile l'art. 240, comma 2, c.p. ai nove esemplari di avifauna: gli animali non sono beni intrinsecamente pericolosi o vietati e quindi non rientrano nelle categorie per le quali l'art. 240, comma 2, dispone la confisca obbligatoria. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla parte che aveva disposto la mancata restituzione dei nove esemplari e i beni sono stati restituiti all'avente diritto; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 240, comma 2, codice penale

    La Corte chiarisce che l'art. 240, comma 2, c.p. disciplina la confisca obbligatoria di determinate cose e che il divieto di restituzione dell'art. 324, comma 7, c.p.p. opera solo quando la confisca obbligatoria deriva da tale norma. Non può essere estesa a beni che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 240, comma 2.

  • art. 324, comma 7, codice di procedura penale

    Il divieto di restituzione previsto da questa norma si applica esclusivamente alle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.; non si estende automaticamente a sequestri compiuti in base a norme speciali a meno che queste non richiamino espressamente l'art. 240, comma 2, o ricomprendano le ipotesi indicate dalle Sezioni Unite.

  • art. 30, lett. b) legge 157/1992

    Norma contravvenzionale richiamata nel caso concreto. La Corte ha ritenuto che la previsione di cui all'art. 30 legge 157/1992, in quanto norma speciale, non giustificava automaticamente l'applicazione del divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p., salvo richiamo esplicito all'art. 240, comma 2, c.p. o diversa estensione normativa.

  • Sez. U., n. 40847 del 30/05/2019 (Bellucci)

    Principio di diritto richiamato: il divieto di restituzione dell'art. 324, comma 7, c.p.p. concerne solo le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.; le confische previste da norme speciali restano escluse salvo richiamo od eccezioni esposte.

  • Sez. 3, n. 18542 del 29/03/2023 (Pasotti)

    Giurisprudenza richiamata a supporto della distinzione tra beni intrinsecamente vietati/pericolosi e beni la cui circolazione è normalmente lecita (come gli animali), confermando che questi ultimi non rientrano automaticamente nelle categorie di beni confiscabili ex art. 240, comma 2, c.p.

Massime di principio

  • Il divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, c.p.p. si applica solo alle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.; occorre verificare sempre la fonte normativa concreta della confisca.
  • Le norme speciali che prevedono confisca non si estendono automaticamente all'ambito del divieto di restituzione previsto dal codice di procedura penale salvo richiamo espresso o casi tassativi (es. prezzo del reato o cose la cui detenzione costituisce reato).
  • Gli animali e i beni la cui detenzione è normalmente lecita non sono di per sé riconducibili alle categorie di beni per cui opera la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.; il giudice non può estendere la confisca a tali beni senza valido fondamento normativo.
  • Non è corretto equiparare situazioni diverse (per esempio richiami vivi senza anelli identificativi vs. richiami con anelli alterati) se la legge distingue le fattispecie: il giudice deve motivare e non operare analogie estensive che mutino la portata della norma penale o processuale.
  • In caso di mantenimento del sequestro e divieto di restituzione, il provvedimento deve poggiare su una norma che giustifichi effettivamente la confisca obbligatoria; in mancanza, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte relativa alla mancata restituzione e ordinare la restituzione ai aventi diritto.

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