Risposta n. 133 del 3/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeContributo straordinario per affrancare la riserva ex art. 26 d.l. 104/2023: base imponibile e compensazione con crediti ceduti ex art. 121 d.l. 34/2020
Il quesito
La società chiede se, ai fini del contributo straordinario previsto dall'art. 1, comma 69, l. 199/2025 per l'affrancamento della riserva sugli extraprofitti, la base di calcolo debba essere la riserva effettivamente iscritta in bilancio al 31 dicembre 2025 oppure il solo importo minimo richiesto dalla norma originaria; inoltre chiede se il contributo possa essere pagato in compensazione con crediti d'imposta acquistati ex art. 121 d.l. 34/2020.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo la contribuente, la base imponibile dovrebbe coincidere con il solo importo minimo normativamente richiesto dall'art. 26, comma 5-bis, d.l. 104/2023, cioè 2,5 volte l'imposta straordinaria, e non con l'importo maggiore accantonato prudenzialmente in bilancio. Inoltre, ritiene possibile compensare il contributo con crediti d'imposta acquistati tramite cessione ai sensi dell'art. 121 d.l. 34/2020, in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 73, l. 199/2025 alle regole sulle imposte sui redditi.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la base imponibile del contributo straordinario sia pari alla misura della riserva prevista dall'art. 26, comma 5-bis, d.l. 104/2023, cioè il minimo pari a 2,5 volte l'imposta straordinaria, indipendentemente dall'importo contabilmente accantonato in eccesso. Conferma inoltre che il contributo può essere versato tramite compensazione con crediti d'imposta acquistati ex art. 121 d.l. 34/2020, salvo i divieti e limiti generali alla compensazione, compreso quello dell'art. 37, comma 49-quinquies, d.l. 223/2006.
Contributo straordinario per l'affrancamento della riserva sugli extraprofitti bancari
L'interpello riguarda la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 68 e seguenti, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che consente alle banche di assoggettare a un contributo straordinario la riserva costituita ai sensi dell'art. 26, comma 5-bis, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104. La questione attiene sia alla corretta individuazione della base imponibile del contributo, sia alle modalità di pagamento, con specifico riferimento alla compensazione con crediti d'imposta acquistati ai sensi dell'art. 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.
Fattispecie rappresentata dall'istante
La società istante, operante nel settore bancario, richiama anzitutto la disciplina dell'art. 26 del d.l. n. 104/2023, che ha introdotto una imposta straordinaria sui c.d. extraprofitti bancari, parametrata all'incremento del margine di interesse iscritto alla voce 30 del conto economico dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 rispetto al corrispondente valore dell'esercizio antecedente al 1° gennaio 2022, aumentato del 10 per cento.
La banca afferma di aver esercitato, in luogo del versamento dell'imposta straordinaria, l'opzione prevista dal comma 5-bis dello stesso art. 26, costituendo una riserva non distribuibile pari a 2,5 volte l'importo del contributo dovuto, con delibera di approvazione del bilancio 2023.
L'istante segnala inoltre di aver incorporato una società in amministrazione straordinaria ex art. 70, comma 1, TUB, la quale aveva già deliberato a sua volta l'accantonamento a riserva in luogo del pagamento dell'imposta straordinaria. Nel bilancio 2024 la riserva iscritta comprende anche tale componente.
Successivamente, la banca richiama la novella del 2025, che prevede la possibilità di affrancare la riserva con un contributo straordinario pari al 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, ovvero al 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di affrancare la riserva relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
Quesiti posti all'Agenzia
La società chiede in particolare:
- quale importo debba costituire la base imponibile del contributo straordinario: l'importo della riserva così come risultante dal bilancio 2025 approvato nel 2026, comprensivo della riserva ex incorporata, oppure il solo importo minimo che avrebbe dovuto essere accantonato ai sensi della norma originaria;
- se il contributo straordinario possa essere versato in compensazione utilizzando crediti d'imposta acquistati ai sensi dell'art. 121 del d.l. n. 34/2020.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l'istante, la base di calcolo non dovrebbe coincidere con la riserva contabilmente iscritta, ma con il solo importo minimo imposto dall'art. 26, comma 5-bis, d.l. n. 104/2023, cioè 2,5 volte l'imposta straordinaria, perché l'eccedenza deriverebbe da una scelta prudenziale e non da un obbligo di legge.
Quanto al pagamento, la società sostiene che il rinvio contenuto nell'art. 1, comma 73, l. n. 199/2025 alle disposizioni in materia di imposte sui redditi consenta di compensare il contributo con crediti acquistati tramite cessione ex art. 121 d.l. n. 34/2020.
Normativa richiamata e ricostruzione dell'Agenzia
L'Agenzia ricorda innanzitutto il contenuto dell'art. 26 del d.l. n. 104/2023:
- il comma 1 istituisce per l'anno 2023 un'imposta straordinaria a carico delle banche;
- il comma 2 ne determina la base con aliquota del 40 per cento sul margine di interessi che eccede di almeno il 10 per cento quello dell'esercizio antecedente al 1° gennaio 2022;
- il comma 3 pone un limite massimo pari allo 0,26 per cento dell'esposizione al rischio su base individuale;
- il comma 4 disciplina il versamento;
- il comma 5-bis consente, in alternativa al versamento, la destinazione a riserva non distribuibile di un importo non inferiore a 2,5 volte l'imposta calcolata.
Richiama inoltre la circolare n. 4 del 23 febbraio 2024, che aveva chiarito le modalità di costituzione della riserva in presenza di perdite o di utili insufficienti, imponendo l'utilizzo prioritario degli utili degli esercizi precedenti e, solo successivamente, delle altre riserve patrimoniali disponibili.
L'Agenzia esamina poi la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 199/2025:
- il comma 68 aggiunge all'art. 26 il comma 5-ter, che disciplina la presunzione di distribuzione prioritaria della riserva dal 2028;
- il comma 69 prevede che, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui al comma 5-bis possa essere assoggettata a contributo straordinario;
- il comma 70 stabilisce le aliquote del 27,5 per cento o del 33 per cento in funzione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 73 dispone che, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Parere dell'Agenzia sulla base imponibile
Secondo l'Agenzia, il richiamo operato dal comma 69 del nuovo art. 1 della legge n. 199/2025 alla riserva di cui all'art. 26, comma 5-bis, d.l. n. 104/2023 implica che la base imponibile del contributo straordinario è quella prevista dalla norma originaria, ossia la riserva costituita nella misura minima di 2,5 volte l'imposta straordinaria.
Ne consegue che il contributo straordinario si applica sulla misura prescritta dalla legge e non sull'eventuale maggiore importo contabilmente accantonato in via prudenziale. L'Agenzia afferma quindi che il comportamento contabile tenuto dalla banca non modifica la base imponibile del contributo, che resta ancorata al parametro legale minimo.
Parere dell'Agenzia sulla compensazione dei crediti ex art. 121 d.l. 34/2020
Sul secondo quesito, l'Agenzia ricorda la disciplina generale dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, che consente i versamenti unitari con compensazione di crediti per le entrate espressamente ammesse dalla norma o da decreti ministeriali adottati ai sensi della lettera h-ter del comma 2.
Richiamando la risposta a interpello n. 435 del 25 agosto 2022, l'Agenzia ribadisce che, in assenza di un divieto espresso, i crediti d'imposta agevolativi acquisiti tramite cessione possono essere utilizzati in compensazione per pagare entrate versabili con modello F24, quando tali entrate siano riconducibili all'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 o a norme che ne richiamino l'applicazione.
Nel caso di specie, l'Agenzia osserva che:
- il comma 73 della l. n. 199/2025 richiama le disposizioni in materia di imposte sui redditi per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso;
- il contributo straordinario è versabile con modello F24, utilizzando i codici tributo indicati dalla risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026;
- non esiste una disposizione dell'art. 26 del d.l. n. 104/2023 o della l. n. 199/2025 che escluda la compensazione mediante crediti d'imposta.
Pertanto, il contributo straordinario sugli extraprofitti può essere versato mediante compensazione dei crediti d'imposta acquistati ai sensi dell'art. 121 del d.l. n. 34/2020.
Limiti e condizioni operative
L'Agenzia precisa tuttavia che il pagamento in compensazione resta soggetto:
- all'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- alle ipotesi di esclusione della compensazione previste dall'art. 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006, inclusa la presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione per importi superiori a 50.000 euro;
- alle altre disposizioni vigenti in materia di compensazione.
Conclusioni
La risposta conclude dunque che:
- la base imponibile del contributo straordinario per l'affrancamento della riserva ex art. 26, comma 5-bis, d.l. n. 104/2023 coincide con la misura legale minima della riserva, pari a 2,5 volte l'imposta straordinaria;
- il contributo può essere assolto tramite compensazione con crediti d'imposta acquistati ex art. 121 d.l. n. 34/2020, se sussistono i requisiti e non operano i divieti di legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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