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Interpello

Risposta n. 132 del 2/07/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che la Banca d'Italia non sia una suddivisione politica o amministrativa né un ente locale dello Stato italiano; quindi le retribuzioni non rientrerebbero nell'articolo 19 della Convenzione e sarebbero tassabili esclusivamente in Francia come redditi da lavoro frontaliero ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4.

Tassazione in Italia delle retribuzioni corrisposte dalla Banca d'Italia a un lavoratore transfrontaliero residente in Francia

Il quesito

Il contribuente, dipendente della Banca d'Italia e fiscalmente residente in Francia, chiede se i redditi da lavoro dipendente percepiti per l'attività svolta in una sede italiana di confine debbano essere assoggettati al regime dei lavoratori transfrontalieri ex articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Francia, oppure al regime dell'articolo 19, paragrafo 1, relativo alle remunerazioni pagate da uno Stato o da una sua suddivisione/ente locale.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene invece che la Banca d'Italia sia un istituto di diritto pubblico che rientra nell'ambito dell'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Francia; di conseguenza le remunerazioni al dipendente residente in Francia sono imponibili esclusivamente in Italia e la Banca d'Italia deve operare la ritenuta IRPEF a titolo d'acconto.

Tassazione delle retribuzioni corrisposte dalla Banca d'Italia a un residente in Francia

L'interpello riguarda il trattamento convenzionale dei compensi da lavoro dipendente erogati dalla Banca d'Italia a un soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale in Francia e svolge l'attività lavorativa in una sede italiana situata in zona di frontiera. Il tema centrale è stabilire se tali redditi ricadano nel regime speciale dei lavoratori transfrontalieri oppure nell'eccezione prevista per le remunerazioni pagate da un ente pubblico ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente, dipendente della Banca d'Italia, dichiara di aver trasferito nel mese Z dell'anno Y il centro dei propri interessi personali e familiari e la residenza in un Comune francese di confine con l'Italia. A partire dal giorno K dell'anno Y è stato assegnato a una sede della Banca d'Italia ubicata in una Regione italiana confinante con la Francia.

Svolge l'attività lavorativa recandosi in Italia con cadenza settimanale, di regola per due giorni alla settimana, mentre nei restanti giorni opera da remoto dalla Francia, usufruendo annualmente di cento giorni di lavoro agile. Riferisce di aver trascorso la maggior parte dei periodi d'imposta Y+1 e Y+2 in Francia.

Quesito posto all'Agenzia delle Entrate

Il contribuente chiede chiarimenti sull'applicazione, alla propria fattispecie, dell'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Francia, sul presupposto che le remunerazioni della Banca d'Italia sarebbero retribuzioni pagate da una suddivisione politica o amministrativa dello Stato italiano; in alternativa, domanda se trovi applicazione l'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione, relativo al regime dei lavoratori transfrontalieri.

In sostanza, il quesito mira a stabilire se il reddito da lavoro dipendente debba essere tassato esclusivamente in Italia o esclusivamente in Francia.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il contribuente ritiene che la Banca d'Italia non possa essere qualificata come suddivisione politica o amministrativa né come ente locale dello Stato italiano. Richiama il Commentario al Modello OCSE, osservando che la nozione di suddivisione politica o amministrativa riguarda le strutture territoriali degli Stati contraenti, come Regioni, Province, Dipartimenti, Cantoni, Distretti e Comuni.

Sottolinea inoltre che il paragrafo 6 del Commentario all'articolo 19 del Modello OCSE consente agli Stati di estendere convenzionalmente l'ambito dell'articolo 19 agli organismi pubblici che svolgono attività industriali o commerciali, ma che nella Convenzione Italia-Francia non vi sarebbe una specifica previsione che includa la Banca d'Italia nell'articolo 19, paragrafo 1. Il contribuente richiama anche il fatto che la stessa Banca d'Italia gli avrebbe rappresentato che, allo stato, non risulta ricompresa nell'ambito di tale disposizione convenzionale.

Da ciò deduce che le retribuzioni da essa corrisposte debbano essere ricondotte all'articolo 15 della Convenzione e, in particolare, al paragrafo 4 sul lavoro frontaliero, poiché:

  • è residente in Francia, in un Dipartimento di frontiera;
  • presta attività in una Regione italiana di confine;
  • è legato alla Banca d'Italia da un rapporto di lavoro dipendente;
  • la Banca d'Italia non sarebbe assimilabile a una suddivisione politica/territoriale o a un ente locale;
  • la Convenzione non conterrebbe una norma espressa di inclusione della Banca d'Italia nell'articolo 19.

Ne conseguirebbe, secondo la tesi dell'istante, la tassazione esclusiva in Francia, senza imposizione in Italia e senza ritenute alla fonte da parte della Banca d'Italia.

Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia

L'Agenzia richiama innanzitutto il quadro convenzionale applicabile:

  • articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Francia, che prevede la tassazione concorrente dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza e nello Stato della fonte;
  • articolo 15, paragrafo 4, che introduce una deroga per i lavoratori abitanti in una zona di frontiera di uno Stato che lavorano nella zona di frontiera dell'altro, con imposizione esclusiva nello Stato di residenza;
  • paragrafo 9 del Protocollo aggiuntivo, che definisce le zone di frontiera come le Regioni per l'Italia e i Dipartimenti per la Francia;
  • articolo 19, paragrafo 1, lettera a), che attribuisce imposizione esclusiva allo Stato della fonte per le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, in corrispettivo di servizi resi a tali soggetti;
  • articolo 19, paragrafo 3, che esclude dall'articolo 19 i servizi resi nell'ambito di attività industriali o commerciali esercitate da tali enti, ricondotti all'articolo 15;
  • paragrafo 10, lettera a), del Protocollo, che consente alle Autorità competenti di applicare di comune accordo l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, ai dipendenti di organismi a carattere pubblico.

L'Agenzia richiama anche la prassi di riferimento, tra cui la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 e la risposta a interpello n. 433 del 28 ottobre 2019, in tema di zone di frontiera.

Valutazione dell'Agenzia sulla natura della Banca d'Italia

L'Amministrazione osserva che, ai fini dell'articolo 19 della Convenzione, i redditi da lavoro dipendente rientrano nella disposizione quando ricorrono congiuntamente due condizioni:

  • il pagamento è effettuato da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale;
  • il compenso è corrisposto per servizi resi a tali soggetti.

Nella fattispecie, la Banca d'Italia è sia il soggetto erogatore del reddito sia il soggetto presso cui il contribuente presta la propria attività lavorativa. L'Agenzia ritiene quindi verificate entrambe le condizioni, a condizione che la Banca d'Italia sia considerata un ente pubblico rientrante nell'articolo 19.

L'interpretazione adottata si fonda sul Commentario al Modello OCSE, secondo cui:

  • i redditi corrisposti da enti di diritto pubblico rientrano, in linea generale, nell'articolo 19;
  • restano esclusi dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, solo gli enti di diritto pubblico che esercitano attività industriale o commerciale, salvo espressa inclusione convenzionale;
  • l'articolo 19, paragrafo 3, rinvia all'articolo 15 per tali enti solo quando svolgano attività industriali o commerciali.

Secondo l'Agenzia, la Banca d'Italia non svolge un'attività industriale o commerciale, ma è un istituto di diritto pubblico che esercita, in autonomia e indipendenza, le funzioni di banca centrale della Repubblica italiana. La natura pubblica non è scalfita dalla presenza di partecipazioni di capitale in capo a soggetti privati, poiché il loro ruolo è limitato e non incide sulle decisioni dell'Istituto.

Soluzione interpretativa dell'Agenzia

L'Agenzia conclude che le remunerazioni corrisposte dalla Banca d'Italia al contribuente rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Francia. Pertanto, il reddito da lavoro dipendente non beneficia del regime dei lavoratori transfrontalieri di cui all'articolo 15, paragrafo 4, e non è tassabile esclusivamente in Francia.

Al contrario, tali emolumenti devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Italia, quale Stato della fonte, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione.

Conseguenze operative indicate nel parere

In base alla qualificazione convenzionale adottata:

  • la Banca d'Italia, quale sostituto d'imposta, deve operare la ritenuta IRPEF a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il contribuente non deve assoggettare tali redditi a tassazione in Francia secondo l'impostazione prospettata nell'istanza.

Conclusioni

L'interpello chiarisce che, per un dipendente residente fiscalmente in Francia ma impiegato presso la Banca d'Italia, le retribuzioni corrisposte da quest'ultima ricadono nel regime dell'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Francia, in quanto provenienti da un ente pubblico non industriale né commerciale. Ne deriva l'imposizione esclusiva in Italia e l'obbligo della Banca d'Italia di applicare la ritenuta alla fonte, con esclusione del regime speciale dei frontalieri di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

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