Cassazione Civile, Ordinanza n. 25596/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di pagamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto accise sull'energia elettrica prodotta e ceduta dalla società poi incorporata, per gli anni 2008-2013. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, il giudizio è stato riassunto limitatamente alla questione della prescrizione del tributo relativo all'anno 2008. La contribuente sosteneva che la CTR avesse errato nell'individuare il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione: secondo il ricorrente, il termine non doveva decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione annuale (30 marzo 2009), ma dall'ultimo giorno dell'anno di consumo, cioè dal 31 dicembre 2008. L'Agenzia resisteva sostenendo la correttezza della decorrenza fissata dalla CTR e quindi la tempestività dell'azione di recupero, considerato anche che la notifica del processo verbale di constatazione era avvenuta il 13 marzo 2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, in tema di recupero delle accise, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente-fabbricante, momento in cui l'Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l'adempimento degli obblighi tributari. Applicando tale principio, la Corte ha confermato che il dies a quo correttamente individuato dalla CTR era il 30 marzo 2009 e che la notifica del PVC del 13 marzo 2014 aveva interrotto il termine prima della sua maturazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e la proposta del relatore
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio a un precedente specifico come principio già affermato
art. 15 d.lgs. n. 504 del 1995
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella determinazione della decorrenza della prescrizione
art. 57, d.lgs. n. 504 del 1995
la Corte lo interpreta nel senso che il termine quinquennale di prescrizione per il recupero delle accise decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale del fabbricante, non dall'anno di consumo in sé
art. 55, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995
richiamato come obbligo la cui verifica diviene possibile per l'Ufficio quando viene presentata la dichiarazione annuale
art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000
citato nella vicenda processuale precedente per il tema del legittimo affidamento, ma non è decisivo nella decisione qui resa
Massime di principio
- In tema di recupero delle accise, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale resa dal contribuente-fabbricante, perché solo da quel momento l'Ufficio è posto nelle condizioni di controllare la correttezza dell'adempimento tributario.
- La decorrenza della prescrizione non va ancorata automaticamente alla mera data di consumo del bene o all'ultimo giorno dell'anno di riferimento, quando la disciplina del tributo collega l'esigibilità e il controllo amministrativo alla dichiarazione annuale.
- La notifica di un processo verbale di constatazione può interrompere il decorso della prescrizione del credito tributario, se interviene prima del compimento del termine quinquennale.
- Quando la questione giuridica è già stata recentemente consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte può rigettare il ricorso e compensare le spese per giusti motivi, tenendo conto della particolarità della controversia.
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