Sentenza n. 1227/2026 - Roma, Sezione 2B
per la condanna delle parti resistenti, previo annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso del 10.7.2025, prot. CP/2025/106578, emesso da Roma Capitale in data 12.09.2025, notificato in data 12.09.2025, all’ostensione degli atti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi alla legittimità urbanistica ed edilizia dell’immobile del controinteressato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari frontisti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di accesso adottato da Roma Capitale in relazione all’istanza del 10 luglio 2025, sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti in quanto proprietari di immobili confinanti e prospicienti lo stabile del Policlinico Portuense. L’accesso era finalizzato a verificare la legittimità urbanistica ed edilizia dell’immobile, anche in ragione del dedotto carattere abusivo dei locali e delle immissioni sonore derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Roma Capitale aveva ritenuto l’istanza generica e priva della dimostrazione di un interesse qualificato, nonché non collegata a uno specifico procedimento amministrativo. Il controinteressato aveva eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, sostenendo che la procura fosse stata rilasciata prima dell’adozione del diniego e avesse natura generale. Il Collegio ha esaminato prioritariamente tale eccezione, anche alla luce dell’avviso reso ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione relativa al difetto di procura speciale. Ha affermato che, nel processo amministrativo, salvo i casi in cui il ricorrente possa stare personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 23 c.p.a., è necessaria la procura speciale alle liti e che la sua mancanza determina l’inammissibilità del ricorso. Tuttavia, la procura può essere considerata speciale anche quando non descriva analiticamente il giudizio, se è materialmente o informaticamente collegata al ricorso cui accede. Nel caso concreto, pur essendo stata rilasciata prima del diniego e formulata con riferimento a un eventuale diniego espresso o tacito, la procura era allegata al messaggio PEC di notificazione del ricorso ed era quindi idonea a esprimere la volontà di instaurare quello specifico giudizio. Il TAR ha inoltre escluso la possibilità di depositare una nuova procura, poiché ciò avrebbe comportato una non consentita sanatoria del vizio originario, ma ha ritenuto valida la procura già prodotta. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il proprietario del fondo vicino a quello interessato da opere edilizie dispone, in ragione della vicinitas, di una posizione differenziata e qualificata che gli consente di accedere agli atti abilitativi e urbanistici per verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche. La vicinitas, non contestata dalle parti resistenti, è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’interesse diretto, concreto e attuale, senza necessità di un’ulteriore prova di uno specifico pregiudizio o di un procedimento amministrativo pendente. Il provvedimento di diniego è stato annullato e Roma Capitale è stata condannata a ostendere gli atti richiesti entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il giudizio in materia di accesso, nell’ambito del quale il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti.
art. 23 c.p.a.
Consente, nei giudizi in materia di accesso e nel rito elettorale, la difesa personale del ricorrente, purché il ricorso sia sottoscritto personalmente.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
“sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione in questo caso, della procura speciale”
Richiede l’indicazione della procura speciale quando il ricorso è sottoscritto dal difensore.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
Prevede l’inammissibilità del ricorso quando manca la procura speciale nei casi in cui essa è richiesta.
art. 39 c.p.a.
Consente l’applicazione al processo amministrativo delle norme del codice di procedura civile compatibili, ma non è stato ritenuto applicabile l’art. 182 c.p.c. per sanare il vizio della procura.
art. 83, comma 3, c.p.c.
“la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici”
La procura è speciale quando il collegamento materiale o informatico con il ricorso consente di riferirla inequivocabilmente all’atto processuale.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Costituiscono il quadro normativo dell’accesso documentale richiesto dai ricorrenti.
art. 73 c.p.a.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, previa sottoposizione della stessa alle parti.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile confinante o prospiciente quello interessato da opere edilizie è titolare, in ragione della vicinitas, di una posizione differenziata e qualificata che gli attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti urbanistici ed edilizi, quando l’accesso sia volto a verificare il rispetto della disciplina urbanistica.
- La vicinitas, ove non contestata, è sufficiente a distinguere la posizione del richiedente da quella del quisque de populo e non richiede l’ulteriore prova di uno specifico danno attuale, di un procedimento amministrativo pendente o di un interesse ulteriore rispetto alla verifica della legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile vicino.
- Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti è necessaria quando il ricorso è sottoscritto dal difensore; la sua mancanza determina l’inammissibilità del ricorso e non può essere sanata mediante il successivo deposito di una nuova procura, non trovando applicazione l’art. 182 c.p.c. nei termini utilizzabili nel processo civile.
- Una procura rilasciata su documento separato può qualificarsi come procura speciale se è materialmente o informaticamente congiunta al ricorso, poiché tale collegamento documentale consente di desumere la volontà della parte di promuovere quello specifico giudizio, anche quando il testo della procura non individui analiticamente tutti gli elementi della controversia.
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