Cassazione Penale, Sentenza n. 1259/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), con censura relativa alla carenza di gravità indiziaria: il ricorrente sosteneva che la sua presenza nell'appartamento dove era stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga, custodita in sacchetti di cellophane nero e posta in bella vista, e il soggiorno notturno presso l'abitazione del coindagato Ndour Omar non fossero elementi sufficienti per attribuirgli concorso nel reato, potendo al più delineare una mera connivenza non punibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza che distingue la mera connivenza (comportamento passivo) dal concorso di persone ex art. 110 c.p. (richiesto un contributo consapevole, anche morale, che agevoli il proposito criminoso). Alla luce di ciò, ha stabilito che la sola detenzione in bella vista della sostanza nell'abitazione dove il ricorrente aveva dormito per una notte non basta, allo stato degli atti, a dimostrare un contributo concorsuale. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Genova per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disciplina dei reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope
La norma viene richiamata come fattispecie oggetto dell'accusa (detenzione ai fini di spaccio). La Corte sottolinea che, ai fini della qualificazione della partecipazione, occorre prova di un contributo consapevole e attivo oltre la mera presenza.
art. 110 c.p.
concorso di persone nel reato
Richiamato per precisare che il concorso richiede un contributo consapevole, anche morale, che agevoli la realizzazione dell'illecito; non è sufficiente la mera conoscenza o la semplice assistenza inerte.
art. 40 c.p.
omissione di atti d'ufficio / dovere di impedire l'evento
Citato indirettamente per affermare che non esiste un obbligo giuridico del convivente di impedire automaticamente la detenzione illecita nel domicilio comune, quindi la coabitazione di per sé non prova il concorso.
art. 94 c.p.p.
adempimenti di cancelleria (menzionato alla fine dell'ordinanza)
Richiamato per ragioni procedurali in relazione agli adempimenti conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La sola presenza fisica o la coabitazione in un luogo dove si trova stupefacente, anche in misura rilevante, non basta a provare il concorso nel reato: è necessaria la prova di un contributo consapevole (anche morale) alla detenzione o allo spaccio.
- Per configurare il concorso possono valere elementi come iniziative concrete (gestione, occultamento, cessione, controllo degli acquirenti), comunicazioni rilevanti con i correi, divisione dei proventi, uso esclusivo dell'area dove si custodisce la droga o altri comportamenti attivi che agevolino l'attività criminosa.
- La 'detenzione in bella vista' può essere un indizio, ma va valutata nel contesto complessivo: occorrono altri elementi che colleghino la persona all'attività illecita per superare l'ipotesi di mera connivenza.
- Nei casi dubbi la misura cautelare basata sulla gravità indiziaria puo' essere revocata o riesaminata: il giudice deve motivare il passaggio dalla semplice conoscenza alla partecipazione attiva.
- Quando si difende una persona trovata in un luogo con stupefacenti, utile documentare assenze prolungate, natura ospite temporaneo, mancanza di rapporti economici o prove di controllo/gestione del materiale illecito.
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