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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21584/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Patru aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare o la semilibertà in relazione alla condanna a 2 anni di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha respinto le istanze ritenendo che l'irreperibilità del condannato in Italia (risiede e lavora stabilmente in Romania) abbia impedito all'UEPE di effettuare gli accertamenti socio-familiari necessari per valutare la concreta applicabilità delle misure alternative. Il ricorrente ha contestato la decisione in Cassazione sostenendo di aver eletto domicilio in Italia presso il difensore e di aver fornito le informazioni richieste, e ha invocato la possibilità di eseguire l'affidamento in prova in altro Stato membro dell'UE che abbia attuato la decisione quadro 2008/947/GAI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur essendo possibile l'esecuzione dell'affidamento in prova in altro Stato membro che abbia recepito la decisione quadro, permangono i requisiti previsti dall'ordinamento interno (tra cui l'obbligo, per il condannato libero, di eleggere domicilio sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., e di collaborare con l'UEPE). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale: la presenza del condannato fuori del territorio nazionale e la collaborazione limitata e solo telefonica non hanno permesso la redazione dell'indagine socio-familiare richiesta, giustificando così il rigetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38

    Consente l'ammissione all'affidamento in prova la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato membro dell'UE che abbia recepito la decisione quadro 2008/947/GAI; qualifica l'affidamento come sanzione sostitutiva che impone obblighi compatibili con quelli indicati dagli articoli del decreto, ma richiede che siano rispettati i presupposti procedurali interni prima della trasmissione al Paese di esecuzione.

  • Decisione quadro 2008/947/GAI

    Quadro europeo che consente l'esecuzione delle misure alternative all'interno degli Stati membri; il d.lgs. n. 38/2016 attua tale decisione quadro nell'ordinamento italiano.

  • Art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 677, comma 2-bis, c.p.p.

    Imposta l'obbligo per il condannato libero di eleggere domicilio sul territorio nazionale; la mancata collaborazione o l'assenza dal territorio nazionale può rendere inammissibile l'istanza di misura alternativa.

  • Art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (nullità per erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto infondati tali motivi.

  • Art. 2 lett. e) e art. 4 del d.lgs. n. 38/2016

    Definiscono l'affidamento in prova come misura che impone obblighi e prescrizioni analoghe a una sanzione sostitutiva e specificano i contenuti prescrittivi che l'ordinamento deve individuare; tali contenuti sono predisposti dallo Stato emittente e richiedono accertamenti istruttori preliminari.

Massime di principio

  • La possibilità di eseguire l'affidamento in prova in altro Stato membro non esonera dal rispetto dei presupposti procedurali italiani: il condannato libero deve collaborare con l'UEPE e, in mancanza di adeguati accertamenti socio-familiari, la richiesta può essere rigettata.
  • L'elezione di domicilio in Italia mediante difensore non è di per sé sufficiente se il condannato è stabilmente assente dal territorio e non consente verifiche effettive; è necessaria una collaborazione concreta e verificabile con gli uffici di esecuzione penale esterna.
  • Gli accertamenti istruttori (indagine socio-familiare) spettano allo Stato emittente e sono prerequisito per fissare i contenuti prescrittivi della misura; l'assenza di elementi istruttori concreti giustifica il rigetto dell'istanza.
  • Contatti meramente telefonici o dichiarazioni che minimizzano il reato o negano l'intenzione di ritornare in Italia rendono improbabile l'esito favorevole della richiesta di esecuzione della misura in un altro Stato membro.
  • Per aumentare le probabilità di accoglimento in casi analoghi, il richiedente deve fornire prove documentali della situazione familiare e lavorativa, favorire verifiche dirette (anche tramite cooperazione con autorità estere o richieste ufficiali dell'UEPE) e dimostrare una disponibilità effettiva a collaborare con gli uffici italiani.

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