Cassazione Penale, Sentenza n. 21584/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Patru aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare o la semilibertà in relazione alla condanna a 2 anni di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha respinto le istanze ritenendo che l'irreperibilità del condannato in Italia (risiede e lavora stabilmente in Romania) abbia impedito all'UEPE di effettuare gli accertamenti socio-familiari necessari per valutare la concreta applicabilità delle misure alternative. Il ricorrente ha contestato la decisione in Cassazione sostenendo di aver eletto domicilio in Italia presso il difensore e di aver fornito le informazioni richieste, e ha invocato la possibilità di eseguire l'affidamento in prova in altro Stato membro dell'UE che abbia attuato la decisione quadro 2008/947/GAI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur essendo possibile l'esecuzione dell'affidamento in prova in altro Stato membro che abbia recepito la decisione quadro, permangono i requisiti previsti dall'ordinamento interno (tra cui l'obbligo, per il condannato libero, di eleggere domicilio sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., e di collaborare con l'UEPE). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale: la presenza del condannato fuori del territorio nazionale e la collaborazione limitata e solo telefonica non hanno permesso la redazione dell'indagine socio-familiare richiesta, giustificando così il rigetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38
Consente l'ammissione all'affidamento in prova la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato membro dell'UE che abbia recepito la decisione quadro 2008/947/GAI; qualifica l'affidamento come sanzione sostitutiva che impone obblighi compatibili con quelli indicati dagli articoli del decreto, ma richiede che siano rispettati i presupposti procedurali interni prima della trasmissione al Paese di esecuzione.
Decisione quadro 2008/947/GAI
Quadro europeo che consente l'esecuzione delle misure alternative all'interno degli Stati membri; il d.lgs. n. 38/2016 attua tale decisione quadro nell'ordinamento italiano.
Art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 677, comma 2-bis, c.p.p.
Imposta l'obbligo per il condannato libero di eleggere domicilio sul territorio nazionale; la mancata collaborazione o l'assenza dal territorio nazionale può rendere inammissibile l'istanza di misura alternativa.
Art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (nullità per erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto infondati tali motivi.
Art. 2 lett. e) e art. 4 del d.lgs. n. 38/2016
Definiscono l'affidamento in prova come misura che impone obblighi e prescrizioni analoghe a una sanzione sostitutiva e specificano i contenuti prescrittivi che l'ordinamento deve individuare; tali contenuti sono predisposti dallo Stato emittente e richiedono accertamenti istruttori preliminari.
Massime di principio
- La possibilità di eseguire l'affidamento in prova in altro Stato membro non esonera dal rispetto dei presupposti procedurali italiani: il condannato libero deve collaborare con l'UEPE e, in mancanza di adeguati accertamenti socio-familiari, la richiesta può essere rigettata.
- L'elezione di domicilio in Italia mediante difensore non è di per sé sufficiente se il condannato è stabilmente assente dal territorio e non consente verifiche effettive; è necessaria una collaborazione concreta e verificabile con gli uffici di esecuzione penale esterna.
- Gli accertamenti istruttori (indagine socio-familiare) spettano allo Stato emittente e sono prerequisito per fissare i contenuti prescrittivi della misura; l'assenza di elementi istruttori concreti giustifica il rigetto dell'istanza.
- Contatti meramente telefonici o dichiarazioni che minimizzano il reato o negano l'intenzione di ritornare in Italia rendono improbabile l'esito favorevole della richiesta di esecuzione della misura in un altro Stato membro.
- Per aumentare le probabilità di accoglimento in casi analoghi, il richiedente deve fornire prove documentali della situazione familiare e lavorativa, favorire verifiche dirette (anche tramite cooperazione con autorità estere o richieste ufficiali dell'UEPE) e dimostrare una disponibilità effettiva a collaborare con gli uffici italiani.
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